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Giu 24

Sicurezza tirocinanti, ecco quando l’inesperienza diventa un pericolo

Ogni estate, si rinnova puntuale un paradosso tutto italiano. Migliaia di giovani entrano in azienda con il nome di tirocinanti, operano fianco a fianco dei lavoratori, ne condividono i rischi, eppure restano sospesi in una zona grigia che la normativa fatica ancora a illuminare del tutto. Il D.Lgs. 81/2008 li tutela, ma la Giurisprudenza continua a litigare sui confini. Il D.L. 159/2025, convertito in legge e in vigore dalla fine di dicembre 2025, ha mosso un passo importante, codificando in modo esplicito ciò che fino a ieri era affidato all’interpretazione e cioè che tutti i lavoratori, tirocinanti compresi, devono completare la formazione obbligatoria sulla sicurezza prima dell’inizio dell’attività. Non è un dettaglio procedurale, ma una svolta di metodo.
Eppure basta un caso concreto per misurare la distanza tra la norma e la prassi. Si pensi ad esempio a un giovane laureato che entra in un’azienda manifatturiera il primo giorno di tirocinio. Nessuno gli illustra le procedure di emergenza, i dispositivi di protezione individuale arrivano a metà mattina, il tutor è lo stesso responsabile di produzione già oberato di lavoro. Se quella mattina accade qualcosa, chi risponde? La risposta del Testo Unico è netta. Molto meno lo è la consapevolezza di chi firma le convenzioni.
Il punto di partenza è una distinzione che molte aziende continuano a trascurare. Il tirocinante non è un lavoratore subordinato, non ha vincoli contrattuali in senso tecnico, non percepisce una retribuzione. Però opera all’interno dell’organizzazione ospitante, è esposto agli stessi rischi presenti nell’ambiente di lavoro e, proprio per questo, il D.Lgs. 81/2008 gli estende le medesime tutele prevenzionistiche riconosciute ai lavoratori. L’assenza di un contratto non alleggerisce di un grammo la responsabilità del datore di lavoro in quanto lo obbliga alla valutazione dei rischi, alla formazione specifica, alla fornitura dei DPI, alla sorveglianza sanitaria quando prevista. L’equiparazione è sostanziale e non formale. E le sue violazioni seguono il binario penale degli articoli 589 e 590 del Codice, cioè lesioni personali colpose e omicidio colposo.
Il quadro normativo distingue tre tipologie principali di percorsi formativi in contesto lavorativo. I tirocini curricolari sono parte integrante di un percorso di studi e non prevedono in genere un’indennità obbligatoria. I tirocini extracurriculari si rivolgono invece a chi ha già concluso la formazione e puntano all’inserimento professionale. Qui, in particolare, la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto l’obbligo dell’indennità di partecipazione, ma il quadro resta disomogeneo tra regione e regione e la riforma organica attesa da anni non è ancora approdata a compimento. I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), i vecchi stage di Alternanza Scuola-Lavoro per gli studenti delle Secondarie, condividono con le altre tipologie le medesime esigenze di tutela in materia di salute e sicurezza.
I numeri rendono il discorso meno teorico di quanto si voglia credere. Le denunce di infortunio presentate all’INAIL nel 2025 sono state 597.710, in aumento dell’1,4% rispetto all’anno precedente. Di queste, 80.871 riguardano studenti, con un incremento del 3,8%, e dentro quel dato rientrano anche gli eventi denunciati nei percorsi di formazione in ambiente di lavoro. Per le imprese che ospitano tirocinanti, il tema non è secondario quanto, piuttosto, appare come una cartina di tornasole della qualità complessiva della prevenzione aziendale.
La catena delle responsabilità nel tirocinio coinvolge due soggetti distinti con obblighi che non si sovrappongono. Il datore di lavoro ospitante porta il peso principale. Deve includere il tirocinante, infatti, nella valutazione dei rischi, garantirne la formazione prima dell’avvio delle attività, assicurare la copertura INAIL e affiancare una polizza di responsabilità civile verso terzi. Su quest’ultimo punto una precisazione che il testo normativo lascia spesso in ombra: per i tirocini curricolari, la copertura INAIL non si estende agli infortuni in itinere, quelli che avvengono nel tragitto casa-lavoro, distinzione operativamente rilevante che il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare al tirocinante prima dell’inizio del percorso.
Il soggetto promotore, scuola o università o ente di formazione, non è il datore di lavoro dell’organizzazione ospitante e la sua responsabilità diretta sulla gestione dei rischi è più circoscritta. Ha tuttavia l’obbligo di cooperare con l’ente ospitante, verificare che il contesto lavorativo sia idoneo e monitorare l’andamento dell’esperienza. Presentarlo come figura puramente organizzativa è però una semplificazione che può rivelarsi costosa considerando che la Giurisprudenza ha in alcuni casi riconosciuto una corresponsabilità del promotore quando questi ha omesso i controlli previsti dalla convenzione o ha collocato un tirocinante in un contesto palesemente inadeguato.
La gestione quotidiana del tirocinante spetta al tutor aziendale, figura centrale e spesso sottovalutata nel sistema di prevenzione. Il testo originale del documento di partenza lo equiparava al preposto previsto dal D.Lgs. 81/2008, un accostamento suggestivo ma impreciso. Il preposto è una figura giuridicamente definita, con obblighi e responsabilità penali codificati all’articolo 19 del Testo Unico. Il tutor aziendale è disciplinato dalla convenzione e dal progetto formativo, e la sua assimilazione al preposto non è automatica né pacifica. Non è un dettaglio: la nota INL del 16 luglio 2025 ha esplicitamente messo in guardia contro la possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto, segnalando un rischio interpretativo che le aziende farebbero bene a tenere presente quando strutturano la supervisione dei tirocinanti.
Il progetto formativo è lo strumento che tiene insieme tutti questi fili: definisce le mansioni, gli obiettivi, i rischi specifici connessi alle attività previste e le relative misure di prevenzione. Non è un documento di stile. È il perimetro giuridico entro cui il tirocinante opera e dentro cui il datore di lavoro risponde. Un progetto formativo generico, compilato per adempimento, è praticamente una polizza scoperta.
Sul fronte normativo il panorama è in movimento. Il D.L. 159/2025 ha eliminato la vecchia finestra di tolleranza che consentiva al datore di lavoro di completare la formazione entro sessanta giorni dall’inizio dell’attività: oggi la formazione deve essere erogata prima, senza eccezioni, per tirocinanti come per lavoratori. È un cambio di paradigma nella gestione dell’accoglienza in azienda, non una modifica marginale. Sul fronte dei tirocini extracurriculari, il governo ha avviato una revisione della normativa nazionale con l’obiettivo di uniformare le regole tra le regioni e ridurre gli abusi, ma la riforma non è ancora approdata a compimento e il quadro resta frammentato da territorio a territorio.
Resta un fatto che nessuna riforma potrà cambiare: chi entra in azienda per la prima volta porta con sé inesperienza, disorientamento, la difficoltà di chi non conosce ancora i rischi di un ambiente che non è il suo. Per questo la sicurezza, nel tirocinio, non tollera approssimazione. Non è una buona pratica. È la prima cosa che un’organizzazione deve a chi viene a imparare.

di Rocco Luigi Sassone
Risk Manager e Ceo di INGEST