Per anni giugno, luglio e agosto si sono semplicemente “sopportati”. I cantieri rallentavano, le campagne si svuotavano nelle ore centrali per consuetudine più che per norma, mentre la pausa pomeridiana aveva ancora un sapore mediterraneo più che giuridico. Quel tempo è ormai finito. Nel 2026 l’estate arriva con un corredo normativo senza precedenti, con nove Regioni che hanno già firmato ordinanze o protocolli che sospendono il lavoro all’aperto nelle ore più calde, l’INPS che ha aggiornato i massimali della Cassa integrazione per l’edilizia e, inoltre, il Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con decreto ministeriale a febbraio, che dedica per la prima volta al rischio termico una sezione autonoma. Il calore, insomma, non è più un’emergenza da gestire con una circolare estiva, ma è diventato rischio professionale strutturale, da inserire nel DVR aziendale dodici mesi l’anno.
Il fondamento giuridico non è nuovo e l’articolo 2087 del Codice Civile e il D.Lgs. 81/2008 (artt. 28, 41, 63 e Allegato IV) presidiano il campo da anni. Cambia piuttosto la densità del contesto. Il D.L. 159/2025, convertito nella L. 198/2025, ha inasprito le sanzioni per le violazioni in materia di valutazione del rischio (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro). Il D.M. n. 20 del 12 febbraio 2026 ha approvato il Piano integrato per la Salute e Sicurezza, dove il rischio termico esce per la prima volta dalla trattazione generica degli agenti fisici. Le Linee di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni (19 giugno 2025) avevano già fissato i criteri operativi che ogni Regione ha poi tradotto in strumenti propri.
L’accelerazione regionale del 2026 si distingue per precocità, perché i provvedimenti sono arrivati da maggio, in anticipo sulle ondate di calore e non come risposta a un’emergenza in atto. Il Veneto ha scelto un Protocollo d’Intesa, non un’ordinanza contingibile (DGR n. 376 del 19 maggio), estendendolo anche agli ambienti indoor non climatizzati, magazzini e capannoni inclusi. Tra le quattro Regioni con ordinanze di divieto in senso stretto, il Lazio è intervenuto il 22 maggio (fino al 15 settembre, blocco 12.30-16) estendendo il perimetro fino alla logistica di piazzale e alle consegne urbane con veicoli motorizzati. Toscana e Liguria hanno firmato il 28 maggio; il giorno dopo Puglia (fino al 15 settembre) e Piemonte, quest’ultimo con divieto già dalle 12 (mezz’ora prima degli altri) e validità fino al 31 agosto.
Giugno ha portato altri tre interventi. L’Emilia-Romagna (3 giugno, fino al 15 settembre) ha incluso cave e rider con mezzi a pedalata anche assistita, segno di attenzione alle nuove forme di lavoro. La Lombardia (10 giugno-23 settembre) ha riguardato cantieri edili all’aperto, cave, aziende agricole e florovivaistiche. Il 14 giugno la Basilicata, con ordinanza urgente del presidente Vito Bardi (fino al 15 settembre), ha introdotto il divieto assoluto nella fascia 12.30-16. Orari stabiliti anche dalla Regione Campania, con ordinanza che dal 21 giugno resterà efficace fino al 31 agosto per settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole.
Tutte le ordinanze condividono lo stesso meccanismo, perché il divieto scatta solo nei giorni in cui Worklimate (piattaforma INAIL-CNR) segnala rischio “Alto” per zona e mansione. Le aziende devono tracciare quotidianamente la consultazione della mappa, perché la mancata sospensione in una giornata ad alto rischio costituisce un illecito amministrativo autonomo, distinto dalle violazioni del D.Lgs. 81/2008.
Ricordiamo, poi, che da lunedì 22 giugno il Ministero della Salute in sinergia con l’INAIL ha attivato un servizio per tutti i cittadini. È il numero di pubblica utilità “1500” (dal lunedì al venerdì, ore 9- 17, esclusi i festivi) che offre ascolto e informazioni per tutti e soprattutto alle persone più fragili e a rischio, al fine di mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute.
Sul piano economico interviene la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per caldo eccessivo. La Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 ha aggiornato i massimali. Per edilizia e settore lapideo, le integrazioni per eventi meteorologici (incluso il caldo eccessivo) godono di un incremento del 20%, fino a 1.708,44 euro mensili contro i 1.423,69 ordinari, una differenza importante nelle stagioni con più settimane di stop. La soglia operativa è 35°C percepiti, ma resta ammissibile anche sotto soglia se il RSPP documenta fattori aggravanti (DPI ad alta ritenzione termica, fascia 14-17, assenza di ombreggiatura o ventilazione, caratteristiche individuali dei lavoratori), secondo Messaggio INPS n. 2130/2025 e Circolare n. 139/2022.
Dietro la norma, a ben vedere, c’è una fisiologia precisa. Sopra i 38°C di temperatura corporea degli organi vitali interni le funzioni cognitive e motorie si deteriorano in modo misurabile; sopra i 40°C il colpo di calore diventa emergenza medica con rischio di danno d’organo permanente. Per le attività ad alto sforzo metabolico la capacità operativa si riduce quasi linearmente oltre i 24°C, mentre oltre i 32°C la perdita di attenzione cresce in modo non lineare, e con essa il rischio di errore e infortunio.
Lo standard per valutare il rischio reale è il WBGT (Wet Bulb Globe Temperature, ISO 7243:2017), che integra temperatura dell’aria, umidità, velocità del vento, radiazione solare e calore metabolico legato all’attività. Un operaio con DPI ad alta ritenzione che lavora a 33°C può essere più a rischio di un collega esposto a 38°C in ambiente ventilato con carico moderato. È questo scarto tra percepito e rischio reale che rende il WBGT obbligatorio per un DVR non meramente formale, che deve riconoscere anche le vulnerabilità differenziate (over 55, patologie cardiovascolari o diabete, gravidanza, lavoratori migranti con barriere linguistiche) come requisito metodologico esplicito e non sensibilità accessoria.
Gli obblighi aziendali si articolano su tre livelli. Quello documentale richiede la valutazione WBGT nel DVR per attività outdoor e ambienti non climatizzati, la consultazione quotidiana e tracciata di Worklimate, un piano di acclimatazione scritto per nuovi assunti e rientri prolungati. Quello organizzativo impone la redistribuzione dei carichi nelle ore più fresche, la rotazione del personale, aree di riposo ombreggiate o climatizzate, acqua fresca continua, misure che non sono buon senso ma obblighi integrativi. Quello tecnico riguarda DPI e misure ingegneristiche, dove disponibili.
L’acclimatazione, tra le misure più efficaci e meno costose, resta però la più trascurata. La maggior parte degli infortuni da stress termico colpisce nei primi giorni di esposizione, prima che l’organismo attivi i meccanismi adattativi. Un piano scritto che prevede un incremento graduale del carico nelle prime due settimane, può ridurre sensibilmente questo picco.
Sul fronte tecnologico il mercato offre wearable per il monitoraggio in tempo reale di temperatura cutanea e frequenza cardiaca, app che integrano i dati Worklimate con notifiche per mansione, indumenti refrigeranti dove la protezione non può essere ridotta. È chiaro che nessuno strumento è efficace isolatamente, perché serve l’integrazione in piani strutturati di prevenzione e il coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori. Ma l’investimento più urgente resta la formazione, perché i lavoratori che comprendono i meccanismi fisiologici dello stress termico, riconoscono i segnali precoci del colpo di calore e conoscono le misure di autoregolazione sono il presidio preventivo più difficile da aggirare.
di Enzo Fontanarosa
Direttore di iNews

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