Ottantatremila edifici produttivi. È la stima degli immobili a uso lavorativo costruiti in Italia prima del 1974, anno in cui entrarono in vigore le prime norme antisismiche di portata nazionale. Nessuno di essi è stato progettato per resistere a un terremoto. Molti ospitano ancora oggi centinaia di lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008 chiede che il rischio venga valutato. Eppure, in migliaia di DVR aziendali, quella voce è ancora bianca.
Facciamo un passo indietro nel tempo. Alla data del 20 maggio 2012, poco oltre le 4 del mattino, quando la terra emiliana si aprì sotto capannoni, stabilimenti e magazzini che fino a poche ore prima brulicavano di lavoratori. Nove secondi di magnitudo 6.1. Poi il silenzio, interrotto soltanto dalle sirene. Ventisette morti, oltre un migliaio di feriti, un tessuto produttivo tra i più densi d’Europa letteralmente sgretolato. Edifici crollati su sé stessi come scatole di cartone, costruiti in un’epoca in cui le norme antisismiche erano limitate a poche zone classificate e i criteri costruttivi ben lontani dall’attuale livello di dettaglio.
Quella tragedia, insieme ai terremoti del Molise nel 2002, de L’Aquila nel 2009 e del Centro Italia nel 2016, ha reso impossibile continuare a ignorare una verità scomoda. Quella cioè che nei luoghi di lavoro italiani il rischio sismico esiste, è misurabile e, soprattutto, è giuridicamente valutabile. Eppure, ancora oggi, migliaia di Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) lo trattano come un’eventualità remota, quando non lo omettono del tutto.
Il quadro normativo, a ben guardarlo, non lascia spazi interpretativi. Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 28 stabilisce con chiarezza che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti quelli sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. L’articolo 17, comma 1, ribadisce senza margini di ambiguità, che la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. L’articolo 63, in combinato disposto con l’Allegato IV, stabilisce a sua volta che gli edifici che ospitano luoghi di lavoro devono essere stabili e solidi. Un concetto, questo, che ricomprende implicitamente la capacità di resistenza alle azioni sismiche.
A rafforzare il quadro provvede l’articolo 2087 del Codice Civile, che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro. Un principio di portata generale che la Giurisprudenza ha negli anni declinato con crescente rigore, estendendolo esplicitamente ai rischi di natura esogena, tra cui il sisma.
Nel 2012, la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (il cui lavoro risale all’approvazione del novembre 2010) ha visto recepire le proprie Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi nel D.M. 30 novembre 2012. Tra i pericoli da considerare, il documento cita esplicitamente inondazioni, allagamenti e terremoti, in quanto suscettibili di generare cedimenti strutturali. La norma dunque c’era, e c’è. Il problema, semmai, è che troppo spesso è rimasta sulla carta.
Per capire come si valuta il rischio sismico in un luogo di lavoro occorre partire da una formula tanto semplice nella forma quanto complessa nella sostanza: R = F (P; E; V). In pratica, il rischio (R) è funzione di tre variabili quali sono la pericolosità del territorio (P), l’esposizione degli elementi a rischio (E) e la vulnerabilità della struttura (V).
La pericolosità dipende dalla probabilità che un evento sismico di determinata intensità si verifichi in un dato luogo e in un determinato arco temporale. Non si tratta di un dato generico: dall’1 luglio 2009, con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008, l’intero territorio nazionale è soggetto a pericolosità sismica che risulta più o meno elevata, ma mai nulla. Ciò ha sancito che è definitivamente chiusa la stagione delle “zone non classificate”. Il percorso normativo era iniziato con l’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, che aveva introdotto una nuova zonizzazione sismica su base regionale articolata in quattro fasce (dalla zona 1, ad alta sismicità, alla zona 4, a bassa pericolosità), poi affinata con l’OPCM n. 3519 del 28 aprile 2006, che aveva introdotto il concetto di pericolosità sismica di riferimento su reticolo territoriale puntuale.
L’esposizione riguarda le persone presenti nell’edificio, dunque i lavoratori, e i beni esposti al rischio. La vulnerabilità, terza e cruciale variabile, misura la propensione di una struttura a subire danni in presenza di un’azione sismica. Ed è qui che emerge tutta la fragilità del patrimonio edilizio produttivo italiano, largamente costruito prima che esistesse qualsiasi norma antisismica degna di questo nome. Anche gli edifici progettati tra il 1982 (anno del D.M. 19 giugno 1984 e del quadro normativo che lo ha preceduto) e il 2009 nelle zone sismiche potrebbero non rispondere ai requisiti delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) nella versione attualmente vigente del 2018, poiché i criteri e i metodi di calcolo sono stati profondamente rinnovati nel corso del tempo.
Tradurre il rischio sismico in un documento di valutazione concreto richiede un percorso strutturato in tre fasi tra loro strettamente propedeutiche.
La prima è la fase conoscitiva, per raccogliere le informazioni sull’edificio riguardanti dimensioni, anno di costruzione, materiali, dettagli costruttivi, presenza di certificazioni di agibilità o collaudo statico, classificazione sismica del territorio di riferimento. Un dettaglio non secondario è che il certificato di agibilità non è considerato sufficiente ai fini della valutazione sismica, a meno che l’edificio sia stato costruito con criteri antisismici. È la posizione espressa da diversi Dipartimenti di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle ASL, ampiamente confermata dalla prassi di vigilanza sul territorio.
La seconda fase è quella geometrica e materica con la quale si rilevano le modifiche strutturali subite dall’edificio nel tempo, si censiscono gli impianti, si esaminano i materiali e si verifica lo stato di eventuali dissesti o fenomeni di degrado. Particolare attenzione va prestata agli elementi non strutturali, costituiti da controsoffitti, scaffalature, arredi fissi, che in caso di sisma possono diventare fonti autonome di rischio per i lavoratori presenti.
La terza fase è, infine, quella della stima effettiva della vulnerabilità sismica, condotta applicando i criteri contenuti nel punto 8 delle NTC 2018. Sarà l’esito di questa analisi ad alimentare direttamente il DVR visto che da essa discendono il piano di miglioramento, gli eventuali interventi di adeguamento o miglioramento strutturale e, anche se è un aspetto spesso trascurato, le procedure operative da integrare nel Piano di Emergenza Aziendale per la gestione dell’emergenza sismica.
Al quadro normativo si è aggiunto l’art. 3 del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (cosiddetto Decreto Infrastrutture, convertito con L. 18 luglio 2025, n. 105), che ha introdotto criteri tecnici per la definizione del normale affollamento e dell’affollamento significativo ai fini dell’individuazione delle classi d’uso delle costruzioni secondo il paragrafo 2.4.2 delle NTC 2018. La norma si applica con particolare rilevanza agli edifici esistenti destinati a funzioni con elevato indice di affollamento — categoria che include molti luoghi di lavoro. Il decreto ha altresì precisato le modalità applicative della verifica sismica già prevista dall’art. 2, comma 3, dell’OPCM n. 3274 del 2003 per gli edifici di interesse strategico, in via transitoria sino al 30 giugno 2026.
N. B. – Nota di Redazione: la disposizione transitoria di cui all’art. 3 del D.L. 73/2025 scade il 30 giugno 2026. Chi leggesse questo articolo dopo tale data può verificare l’eventuale proroga o il regime normativo subentrato, che alla data di chiusura redazionale non era ancora definito).
Sul fronte delle norme tecniche, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha avviato a febbraio 2025 il processo formale di revisione delle NTC, con la costituzione di una Commissione Redattrice (prima riunione: 27 febbraio 2025). L’obiettivo dichiarato è adeguare le norme alle più recenti evoluzioni tecnologiche e scientifiche. I commentatori tecnici anticipano già possibili NTC 2028, ma le tempistiche ufficiali non sono ancora definite. In parallelo, a livello europeo, la seconda generazione dell’Eurocodice 8 (EN 1998) ha visto la pubblicazione delle parti 1-1 e 5 nel settembre 2024, con nuovi concetti relativi alle classi di duttilità e regole aggiornate per calcestruzzo, acciaio e muratura. Il recepimento nazionale è atteso entro il 2027-2028, con ritiro dei vecchi Eurocodici nel 2028. Un ulteriore segnale che il tema è in piena evoluzione e che chi si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro non può permettersi di fermarsi alle sole NTC 2018.
Una distinzione spesso fraintesa riguarda la differenza tra adeguamento e miglioramento sismico. Il primo implica il raggiungimento pieno dei livelli di sicurezza richiesti dalle NTC per le nuove costruzioni, un obiettivo spesso tecnicamente ed economicamente impegnativo per gli edifici esistenti. Il secondo si propone invece di incrementare il livello di sicurezza strutturale senza necessariamente raggiungere la piena conformità normativa, agendo con un approccio graduale, ma pur sempre documentato e pianificato.
Ciò che il D.Lgs. 81/2008 richiede al datore di lavoro non è necessariamente la perfezione strutturale immediata, quanto una strategia d’azione documentata attestante l’analisi della vulnerabilità, la programmazione degli interventi prioritari, l’aggiornamento del piano di miglioramento nel DVR e l’elaborazione di procedure di emergenza adeguate.
È in questa cornice che si inserisce il mio contributo metodologico che ho presentato nell’ambito della IV Giornata Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza promossa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Si tratta di un approccio integrato che collega la valutazione tecnica della vulnerabilità alla sua traduzione in misure organizzative e gestionali concrete: una metodologia d’azione finalizzata a valutare la tipologia di intervento idonea a mitigare il rischio sismico, visualizzabile in forma di slide cliccando su seguente link: Consiglio Nazionale degli Ingegneri la vulnerabilità dei luoghi di lavoro in rapporto al requisito di stabilità…
C’è poi un altro aspetto da valutare, quello cioè della logica distorta, radicata nella cultura della sicurezza italiana, secondo cui i rischi esogeni, che insomma non dipendono direttamente dall’attività lavorativa, possano essere ignorati o trattati con superficialità. Per cui, poiché il terremoto non lo provoca certo l’azienda, quest’ultima non ne sarebbe responsabile. È un ragionamento assolutamente errato, che la Magistratura più volte ha smentito con sentenze che nessun imprenditore vorrebbe ricevere.
La verità è che il rischio sismico, per quanto esterno all’uomo nella sua origine, diventa interno nelle sue conseguenze perché colpisce le persone, i lavoratori, proprio negli spazi che il datore di lavoro ha il dovere di rendere sicuri. Ogni edificio che ospita un’attività lavorativa e che non è stato oggetto di valutazione sismica rappresenta, potenzialmente, una responsabilità non assolta, giuridicamente prima ancora che eticamente.
Il punto, in definitiva, non è restare nell’attesa del prossimo movimento tellurico. È, piuttosto, riconoscere che la prevenzione sismica, come ogni altra forma di prevenzione, si costruisce nei giorni ordinari e non in quelli del disastro. Inoltre, che un DVR che non contempla il rischio sismico non è un documento fatto bene. È, semplicemente, una valutazione parziale. Un lavoro a metà.
di Ing. Rocco Luigi Sassone
Risk Manager e Ceo di INGEST

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