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Ago 10
PPWR: dal 12 agosto obblighi pieni sugli imballaggi in UE

Il nuovo regolamento al via dal 12 agosto

Imballaggi e rifiuti di imballaggio, è tempo di applicazione piena per il Regolamento UE 2025/40, noto come PPWR. Dal 12 agosto il testo smette di essere un orizzonte da preparare e diventa un insieme di obblighi effettivi in tutti gli Stati membri, Italia compresa, e riguarda in modo diretto chiunque immetta sul mercato prodotti confezionati, a prescindere dal settore merceologico. Non si tratta di una direttiva da recepire con tempi nazionali, come accadeva con la precedente 94/62/CE, ma di un regolamento immediatamente vincolante. Per le imprese coinvolte significa una cosa precisa: gli obblighi scattano alla stessa data in tutta l’Unione, senza attese per un provvedimento italiano di attuazione.
Il testo è entrato in vigore l’11 febbraio 2025, dopo l’approvazione del Parlamento europeo e l’adozione del Consiglio nel 2024. Nel marzo 2026 la Commissione ha pubblicato una comunicazione di orientamento, la C/2026/3084, per favorire un’applicazione uniforme del regolamento e sciogliere i dubbi interpretativi dove il testo lascia margini di discrezionalità agli Stati membri.
Ogni imballaggio immesso sul mercato dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE e da un fascicolo tecnico, secondo l’allegato VIII del regolamento, con obbligo di conservazione della documentazione per dieci anni, ridotti a cinque per gli imballaggi monouso. Entrano in vigore i limiti sulle sostanze che destano preoccupazione, con un tetto di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, e soglie specifiche per i PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti. Sul fronte della responsabilità estesa del produttore, i produttori dovranno registrarsi presso i sistemi nazionali competenti, in Italia il riferimento resta CONAI, e versare i contributi finanziari per la gestione del fine vita degli imballaggi.
Alcuni punti restano da definire, ed è corretto segnalarlo con la stessa chiarezza con cui si segnalano gli obblighi già certi. L’individuazione dell’autorità di vigilanza del mercato in Italia non ha ancora un riferimento univoco nelle fonti disponibili: alcune indicano il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico di ISPRA, altre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme alle Camere di Commercio. Questa oscillazione è essa stessa un segnale, quello di un decreto attuativo nazionale non ancora adottato. Il regime sanzionatorio italiano dovrà essere comunicato alla Commissione entro il 12 febbraio 2027 e dovrà rispettare il principio, fissato dal regolamento, di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Anche la decorrenza dell’obbligo generale di riciclabilità dell’imballaggio, previsto dall’articolo 6, non è esplicitata con una data univoca nel testo, tanto che le linee guida della Commissione se ne sono occupate specificamente.
Il PPWR non si esaurisce nella scadenza di agosto. Dal 12 agosto 2028 diventerà obbligatoria l’etichettatura armonizzata per la raccolta differenziata, con simboli uniformi in tutta l’Unione che sostituiranno i sistemi nazionali. Dal 1 gennaio 2030 entrerà in vigore il limite del 50% di spazio vuoto negli imballaggi da trasporto e da e-commerce, con un metodo di calcolo che la Commissione dovrà definire entro il 12 febbraio 2028.
Il quadro che emerge racconta due velocità distinte. Gli obblighi sostanziali sul contenuto dell’imballaggio, sulle sostanze ammesse e sulla documentazione sono già scolpiti nel testo del regolamento e non sono negoziabili. L’architettura attuativa italiana, autorità competente e sanzioni in testa, resta invece un cantiere aperto, e questo espone le imprese a una fase in cui la conformità sostanziale precede la certezza sulle conseguenze pratiche di un’eventuale violazione.

Enzo Fontanarosa
Direttore iNews