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Ago 10
MUD 2026, c'è tempo fino al 1 settembre

MUD 2026, c’è tempo fino al 1 settembre

Si è ancora in tempo per mettersi in regola con la scadenza della comunicazione MUD. Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, con cui ogni anno imprese ed enti riferiscono alle Camere di Commercio quanti rifiuti hanno prodotto, gestito o trasportato nell’anno precedente, doveva essere inviato entro il 3 luglio. Ma chi non l’avesse ancora fatto non deve considerarsi fuori tempo massimo, perché fino al 1° settembre resta aperta una seconda occasione, concreta e a basso costo, per regolarizzare la propria posizione. Presentarla entro quest’ultima data significa restare nel perimetro del ritardo lieve, con una sanzione che va da 26 a 160 euro. Superarla, al contrario, fa scattare l’omissione, punita ai sensi dell’articolo 258 del Codice dell’ambiente con una sanzione da 2.600 a 15.500 euro.
Sono tenuti a presentare il MUD 2026, con i dati relativi al 2025, i produttori di rifiuti pericolosi, senza soglie dimensionali, le imprese con più di dieci dipendenti che generano rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali, e chi opera professionalmente nella raccolta, nel trasporto o nella gestione di impianti. Non tutti compilano le stesse sezioni, perché imballaggi, veicoli fuori uso, RAEE e rifiuti urbani seguono percorsi distinti. La prima cosa da fare, quindi, è capire quale sezione riguarda davvero la propria attività.
Il termine ordinario, fissato al 3 luglio dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso marzo, non esaurisce gli obblighi per chi è rimasto indietro. La normativa prevede infatti un periodo di sessanta giorni durante il quale la dichiarazione può ancora essere inviata, anche per correggere un MUD già trasmesso ma incompleto o inesatto, con la sanzione ridotta di cui abbiamo detto.
L’invio del MUD avviene sui portali del sistema camerale che, ricordiamo, sono “mudtelematico.it”, per la maggior parte delle comunicazioni; “mudcomuni.it”, per i rifiuti urbani; “registroaee.it”, per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le istruzioni di compilazione restano quelle pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, diffuse anche tramite ISPRA e Unioncamere.
Il problema, spesso, non è la mancata compilazione ma la qualità dei dati. Le inesattezze più frequenti riguardano codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) non coerenti con le autorizzazioni dei trasportatori, pesi verificati a destino non annotati correttamente, registri di carico e scarico che non corrispondono a quanto dichiarato. La legge, in questi casi, equipara la comunicazione inesatta o incompleta all’omissione vera e propria, con la stessa sanzione da 2.600 a 15.500 euro, a meno che i dati non risultino comunque ricostruibili da altre scritture contabili obbligatorie, ipotesi in cui la sanzione scende a 260-1.550 euro. Per questo il MUD non andrebbe preparato nelle ultime settimane, ma redatto quotidianamente, tenendo allineati i registri interni con quanto poi confluisce nella dichiarazione.
La finestra del 1° settembre dovrebbe essere considerata, più che una proroga, uno strumento per evitare che un ritardo amministrativo si trasformi in un contenzioso più costoso. Allo stesso tempo, è anche un’occasione per verificare per tempo se la gestione dei dati rifiuti durante l’anno ha funzionato davvero.

Enzo Fontanarosa
Direttore iNews