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Ago 10
Delega di funzioni sicurezza: requisiti e giurisprudenza

L’architettura degli organi societari e il ruolo della delega di funzioni

Uno dei temi più rilevanti che ogni organizzazione è chiamata ad affrontare riguarda la definizione di un efficace sistema di attribuzione delle responsabilità. La corretta costruzione dell’architettura delle deleghe costituisce infatti il presupposto fondamentale per garantire una gestione efficiente degli obblighi prevenzionistici e una chiara individuazione dei soggetti chiamati a esercitare poteri decisionali e di controllo. In tale contesto, la delega di funzioni rappresenta uno strumento di primaria importanza, la cui corretta applicazione è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi giurisprudenziali.
La delega di funzioni, com’è noto, è un atto formale mediante il quale il datore di lavoro trasferisce a un soggetto delegato specifici obblighi e poteri in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, essa consente una redistribuzione delle responsabilità all’interno dell’organizzazione senza tuttavia determinare un totale esonero del datore di lavoro dai propri obblighi. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce infatti che permane in capo al delegante uno specifico obbligo di vigilanza sull’operato del delegato e sul corretto esercizio delle funzioni trasferite. La portata dell’istituto è stata chiarita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella nota sentenza ThyssenKrupp n. 38343 del 18 settembre 2014, secondo cui una delega validamente conferita realizza una vera e propria traslazione dei poteri dal delegante al delegato, determinando una sostanziale ridefinizione della mappa delle responsabilità aziendali. Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione (sentenze n. 25729/2025 e n. 39563/2025), ribadiscono un principio ormai consolidato secondo cui la delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro produce effetti esonerativi per il datore di lavoro soltanto quando risulta concretamente efficace e sostanzialmente attuata all’interno dell’organizzazione aziendale. La semplice attribuzione formale dell’incarico non è sufficiente a trasferire le responsabilità prevenzionistiche. Affinché la delega sia valida, il soggetto delegato deve essere dotato di adeguate competenze professionali, effettivi poteri decisionali e di una reale autonomia economica e gestionale che gli consenta di intervenire concretamente nella gestione della sicurezza. Resta inoltre fermo il principio secondo cui il datore di lavoro, pur avendo delegato specifiche funzioni, conserva un obbligo di alta vigilanza volto a verificare che il delegato svolga correttamente i compiti affidati e che il sistema di prevenzione aziendale operi in modo efficace.
Affinché la delega sia valida ed efficace, devono essere rispettati rigorosi requisiti formali e sostanziali. L’atto deve essere redatto in forma scritta e munito di data certa, ottenibile anche mediante strumenti digitali quali la marca temporale. Devono essere chiaramente identificati il datore di lavoro delegante e il soggetto delegato, nonché descritte in maniera dettagliata le funzioni trasferite. Particolare rilevanza assume l’attribuzione di adeguati poteri di spesa, indispensabili affinché il delegato possa esercitare concretamente le funzioni ricevute. L’atto deve inoltre definire la durata della delega, precisare gli obblighi e le responsabilità attribuite, disciplinare le eventuali modalità di revoca e contenere l’accettazione espressa del delegato mediante sottoscrizione. È altresì fondamentale che la documentazione venga correttamente conservata e resa disponibile in caso di verifiche da parte degli organi di vigilanza, garantendo nel contempo un adeguato livello di pubblicità interna all’organizzazione.
Tra tutti gli elementi richiesti dalla normativa, uno dei più importanti riguarda la competenza tecnica del delegato. L’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 richiede infatti che il destinatario della delega possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza adeguati alla natura delle funzioni attribuite. Sul punto la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 38913 del 25 settembre 2023, ha ribadito che il semplice conferimento della delega non è sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro se non è dimostrata l’effettiva idoneità professionale del delegato. Permane infatti in capo al delegante un preciso obbligo di verifica preventiva delle competenze del soggetto individuato, secondo il principio della cosiddetta culpa in eligendo. Il datore di lavoro è quindi tenuto a selezionare figure che possiedano comprovata esperienza, adeguate qualifiche tecniche e una concreta capacità di gestione delle attività delegate, anche qualora tali soggetti siano esterni all’organizzazione aziendale.
Dal punto di vista operativo, la delega di funzioni costituisce quindi uno strumento indispensabile per la gestione dei rischi organizzativi e delle responsabilità, anche di natura penale, derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Attraverso tale meccanismo il datore di lavoro può attribuire specifiche competenze e poteri decisionali a soggetti dotati delle necessarie capacità tecniche e professionali, migliorando l’efficienza dei processi organizzativi, la capacità di controllo e il livello complessivo di gestione della sicurezza aziendale. Una corretta attribuzione delle responsabilità favorisce inoltre una maggiore efficacia delle attività di prevenzione e una più puntuale attuazione delle misure di tutela dei lavoratori.
La corretta gestione delle deleghe rappresenta oggi un elemento imprescindibile per ogni sistema di governance della sicurezza. Individuare soggetti realmente qualificati e predisporre atti conformi ai requisiti di legge consente di delimitare con precisione responsabilità, obblighi e poteri, riducendo le aree di incertezza e rafforzando l’efficacia dei modelli organizzativi aziendali. In quest’ottica, l’esecuzione di un assessment preliminare della struttura organizzativa rappresenta uno strumento strategico per definire un sistema di deleghe coerente con le esigenze dell’impresa e pienamente conforme ai principi elaborati dalla normativa e dalla più recente giurisprudenza.

Avv. Cristina Contuzzi
Legal & Compliance Office INGEST