Smart Working 2026: novità dal Testo Unico e obblighi datoriali rivoluzionati
Il 2026 rappresenta un punto di consolidamento per la disciplina del lavoro agile in Italia. Da strumento adottato in via emergenziale, si è progressivamente trasformato in un elemento strutturale dell’organizzazione del lavoro, capace di coniugare innovazione, tutela dei diritti e garanzie di sicurezza. Le riforme recenti hanno costruito un modello giuridico orientato alla flessibilità produttiva, all’inclusione lavorativa delle categorie fragili e alla tutela della salute nei contesti domestici e non aziendali.
Priorità per categorie fragili: Legge 106/2025
Una delle innovazioni più significative per il 2026 deriva dalla Legge 106/2025 che introduce il regime dello smart working prioritario per determinate categorie di lavoratori con patologie gravi o invalidità certificata. A decorrere dal 1° gennaio 2026 infatti, i lavoratori affetti da malattie oncologiche, patologie croniche o invalidanti, invalidità pari o superiore al 74%, acquisiscono un diritto di precedenza assoluto nelle assegnazioni di lavoro agile, subordinato alla compatibilità delle mansioni svolte. Tale diritto opera come criterio preferenziale nei casi di concorrenza tra più richieste all’interno della medesima struttura organizzativa. La riforma introduce altresì un innovativo congedo straordinario fino a 24 mesi, con l’obiettivo di garantire continuità lavorativa e tutela della salute nelle situazioni di particolare fragilità sanitaria. In tal modo, l’intervento normativo supera l’approccio emergenziale degli anni precedenti e colloca il lavoro agile all’interno di un sistema di protezioni strutturato e stabile.
Il nuovo comma 7-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008
Il profilo più innovativo sotto il punto di vista prevenzionistico è rappresentato dalla Legge 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026, che conferma l’obbligo dell’informativa annuale e ne integra i contenuti, collocandola nella più ampia disciplina dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza per le piccole e medie imprese. Il nuovo comma 7-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 estende la disciplina della sicurezza anche alle prestazioni rese in luoghi non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro (abitazioni private, coworking, ecc). Poiché il datore non può esercitare un controllo diretto sulle condizioni ambientali di tali spazi, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna annuale al lavoratore e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di un’informativa scritta che contenga l’indicazione dettagliata dei rischi generali e specifici connessi all’esecuzione della prestazione in remoto, con particolare riferimento ai rischi ergonomici, alle posture scorrette, all’utilizzo prolungato di videoterminali e alle buone pratiche necessarie a svolgere l’attività in condizioni di sicurezza. L’informativa può essere consegnata anche in formato digitale purché sia garantita la tracciabilità tramite PEC, firma elettronica o piattaforme HR dedicate. La normativa prevede anche una valorizzazione del ruolo attivo del lavoratore, il quale è chiamato a collaborare all’attuazione delle misure di prevenzione indicate dall’informativa, in linea con il principio cooperativo già presente nel Testo Unico.
Sistema sanzionatorio ridefinito
Di rilievo è inoltre la ridefinizione del sistema sanzionatorio che prevede sanzioni amministrative fino a Euro 5.200 a carico del datore di lavoro in caso di: mancata consegna dell’informativa annuale, consegna incompleta o non conforme, mancata prova della consegna tramite strumenti tracciabili (PEC, firma elettronica, piattaforma HR). Tali violazioni assumono, tuttavia, un rilievo ben più significativo nel caso in cui l’omissione contribuisca al verificarsi di un evento lesivo che produca un infortunio o un danno alla salute del lavoratore: in tale evenienza, il datore può rispondere penalmente per la violazione degli obblighi di sicurezza, secondo gli ordinari principi del D.Lgs. 81/2008 in materia di lesioni e omicidio colposo derivanti da infortunio. Il rafforzamento del sistema sanzionatorio risponde alla necessità di evitare che il lavoro agile divenga terreno di estensione incontrollata del rischio professionale e afferma, con chiarezza, il principio della piena equiparazione tra sicurezza nei luoghi di lavoro tradizionali e sicurezza nei luoghi “diffusi” della prestazione agile.
Alla luce dei recenti interventi legislativi innanzi richiamati, il lavoro agile si presenta oggi come un istituto giuridico solidamente incardinato all’interno del sistema prevenzionistico. In tal senso, l’evoluzione normativa del 2026 rappresenta non solo un consolidamento tecnico-giuridico, ma anche un passaggio culturale decisivo verso una concezione della sicurezza capace di adattarsi alle trasformazioni dell’organizzazione del lavoro e della società.
Avv. Cristina Contuzzi
Legal & Compliance Office INGEST


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