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Set 30
infortuni a scuola

Infortuni a scuola, il confine della vigilanza

La dinamica viene prima della responsabilità

Con la riapertura delle scuole “tornano” anche i pericoli che nessun registro annota. Si nascondono nei gesti più familiari di ogni giorno, in aula e non solo. Un pallone che rimbalza in cortile. Una rincorsa durante la ricreazione. Una caduta che a un genitore sembra solo sfortuna. Sono episodi che l’organizzazione scolastica tende a collocare fuori dal perimetro dell’attenzione. Eppure la Giurisprudenza più recente indica che proprio lì, nella normalità apparente del quotidiano, passa il confine della responsabilità dell’istituto.
Un caso deciso dalla Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3741/2026, riguarda un alunno di quinta primaria di Palma Campania. Durante la ricreazione, nel cortile della scuola, il bambino cade dopo uno scontro con un compagno mentre i due giocano a pallone, con l’insegnante presente. La conseguenza è una frattura scomposta del radio, trattata chirurgicamente; la Consulenza tecnica d’ufficio (CTU) quantifica nel 4% i postumi permanenti. La famiglia chiede oltre 17 mila euro. Il Tribunale di Napoli respinge la domanda e la Corte d’Appello, il 15 maggio 2026, invece la conferma.
La deposizione dell’insegnante assume un peso decisivo, e da qui non emergono spinte volontarie, aggressioni o modalità di gioco eccentriche rispetto all’attività svolta. Lo scontro viene ricondotto alla normale dinamica del gioco tra bambini. Trattandosi di un danno provocato dal fatto di un altro allievo, il caso si colloca nell’alveo dell’art. 2048, comma 2, c.c., la disciplina che regola la responsabilità dei precettori per i danni cagionati dai loro allievi. Ciò che manca è proprio l’elemento che quella norma richiede, cioè la prova di una condotta illecita del compagno di gioco. È questo, e non la sola presenza della frattura, a spiegare il rigetto della domanda.
La distinzione tra i due possibili regimi non è marginale. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9346/2002, hanno separato il danno che l’alunno provoca a sé stesso da quello derivante dal fatto di un altro allievo. Nel primo caso il rapporto con l’istituzione scolastica viene ricondotto alla responsabilità contrattuale e all’art. 1218 c.c., nel secondo caso, invece, opera la disciplina dell’art. 2048, comma 2, con un diverso riparto dell’onere probatorio. Prima di discutere della vigilanza della scuola, occorre quindi accertare quale fattispecie si sia verificata, ed è esattamente il passaggio che la Corte d’Appello di Napoli ha compiuto nel caso di Palma Campania.
La Cassazione è tornata sul tema due volte nella parte finale del 2025, con due pronunce che lavorano su piani distinti e si completano a vicenda. Con la sentenza n. 25337 del 16 settembre ha escluso la responsabilità dell’istituto per la caduta autonoma di un bambino in aula, rilevando che la sorveglianza era comunque assicurata e che l’evento non risultava evitabile attraverso una vigilanza ordinaria. Con l’ordinanza n. 33392 del 21 dicembre, la terza sezione civile ha affrontato invece il caso di un alunno infortunatosi in palestra durante l’ora di educazione fisica, per un fallo di gioco attribuito dal genitore a un compagno. I giudici hanno respinto la domanda non perché la vigilanza fosse adeguata, ma perché mancava un elemento ancora più a monte, cioè la ricostruzione chiara e coerente di come l’incidente fosse realmente avvenuto, un principio che vale sia per la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. sia per quella extracontrattuale ex art. 2048 c.c. Se la sentenza di settembre chiarisce quando la vigilanza esercitata basta a escludere la responsabilità, l’ordinanza di dicembre sposta l’attenzione un passo più indietro, sulla prova stessa della dinamica dei fatti, senza la quale il tema della vigilanza non arriva nemmeno a porsi.
Per le scuole questo porta il problema fuori dalla sola aula giudiziaria e dentro l’organizzazione quotidiana. Turni di vigilanza, assegnazione degli spazi, regole per l’utilizzo del cortile, presenza degli insegnanti e gestione delle anomalie devono essere ricostruibili. Dopo un infortunio, la relazione interna dovrebbe fissare rapidamente fatti, orari, persone presenti, attività svolta, dinamica riferita dai testimoni e primi interventi, senza sovrapporre alla ricostruzione fattuale valutazioni di responsabilità. È proprio la carenza di questa ricostruzione, come mostra l’ordinanza di dicembre, a poter risultare fatale a prescindere da come si sia comportato il personale presente.
Anche l’art. 61 della legge n. 312/1980 resta un riferimento da tenere distinto dal tema della responsabilità dell’istituto, perché disciplina un piano diverso, quello del rapporto interno tra il dipendente statale e l’amministrazione. Per il personale scolastico statale la norma regola infatti la responsabilità patrimoniale connessa alla vigilanza sugli alunni, ma non incide sulla domanda risarcitoria che la famiglia rivolge alla scuola, governata dalle regole appena descritte.
Il punto operativo, per dirigenti scolastici e RSPP, è dunque più concreto di un generico richiamo alla massima vigilanza. Occorre verificare se l’organizzazione prevista fosse effettivamente in funzione, se lo spazio fosse adeguato all’attività autorizzata e se, alla luce delle circostanze, l’evento fosse prevedibile ed evitabile, ma occorre soprattutto poter documentare tutto questo con una ricostruzione puntuale, perché è quella, prima ancora della vigilanza in sé, il primo terreno su cui si decide una causa.
Proprio in questa esigenza di documentazione si apre il collegamento con il piano HSE. La dinamica dell’infortunio non va considerata soltanto ai fini dell’eventuale contenzioso, ma anche come evidenza da riportare nel processo di risk assessment. Spazi di gioco, modalità di vigilanza, affollamento, interferenze e attività autorizzate devono essere verificati rispetto alle condizioni effettive di esercizio. Un near miss ricorrente, anche in assenza di lesioni, può segnalare una criticità dell’assetto organizzativo e richiedere un riesame dei presidi adottati. La valutazione HSE, tuttavia, mantiene un piano distinto da quello civilistico, perché individuare un pericolo o una criticità non equivale, di per sé, ad accertare una responsabilità risarcitoria. Il collegamento sta nella qualità delle evidenze, ciò che emerge dal controllo operativo deve alimentare il riesame, mentre la documentazione dell’assetto adottato permette di ricostruire, anche a distanza di tempo, come la scuola abbia organizzato e gestito quella specifica attività.

Ing. Rocco Luigi Sassone
Ceo e Risk Manager INGEST