La gestione dei rifiuti contenenti amianto nei micro-cantieri e nei piccoli interventi di bonifica spesso costituisce un significativo limite organizzativo, soprattutto quando le quantità prodotte sono ridotte e non consentono l’allestimento di un deposito temporaneo presso ogni singolo luogo di intervento.
Il problema riguarda in particolare le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 10A, abilitate alla bonifica dell’amianto compatto. Una stessa impresa può operare su più cantieri, distribuiti anche in province diverse e talvolta estesi appena uno o quattro metri quadrati, mentre gli orari di accettazione degli impianti e le distanze rendono difficile il conferimento diretto da ciascun luogo di produzione. È lo scenario descritto dallo Sportello Amianto Nazionale nell’interpello presentato il 24 aprile 2026.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta all’interpello del 16 luglio 2026, resa dopo aver acquisito il parere dell’ISPRA, ha fornito importanti chiarimenti sulla gestione di piccole quantità di rifiuti contenenti amianto derivanti da micro-cantieri, in particolare quando l’impresa esecutrice opera su interventi multipli di rimozione di amianto compatto.
Il MASE conferma che, in presenza di quantità limitate di rifiuti, il deposito temporaneo può essere effettuato presso una sede o unità locale dell’impresa che ha eseguito il lavoro, senza necessità di autorizzazione, purché siano rispettate le condizioni previste dalla normativa ambientale. Il fondamento è nell’art. 193, comma 19, del D.Lgs. 152/2006, secondo cui i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l’unità locale, la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. Il Ministero ricorda inoltre che la norma non fissa quantità né limiti dimensionali per i piccoli interventi edili, come già precisato con la circolare n. 51657 del 14 maggio 2021, e che la valutazione va quindi condotta caso per caso.
Il MASE richiama l’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, che identifica il luogo di produzione con l’intera area in cui si svolge l’attività da cui originano i rifiuti, e la giurisprudenza di Cassazione, in particolare la sentenza n. 16441 del 2017 della terza sezione penale, individuando tre requisiti cumulativi affinché il deposito temporaneo possa avvenire in un luogo diverso dal cantiere. Occorre infatti che il sito sia disponibile in capo al produttore del rifiuto, che sia funzionalmente collegato al luogo di produzione e che siano presenti i presidi di sicurezza necessari, anche al fine di evitare la miscelazione dell’amianto con altri rifiuti.
In tali condizioni, anche per i rifiuti contenenti amianto, il deposito presso la sede o l’unità locale dell’impresa è consentito e, come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 20841 del 2024, si colloca fuori dal perimetro delle attività di gestione dei rifiuti. In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati, il raggruppamento dei rifiuti assume la natura di stoccaggio e resta soggetto alla disciplina autorizzativa prevista dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006. La distinzione ha conseguenze rilevanti, perché i rifiuti contenenti amianto sono pericolosi e, dopo il D.L. 116/2025 convertito dalla legge 147/2025, l’art. 256 punisce la loro gestione non autorizzata con la reclusione da uno a cinque anni.
Anche il deposito presso la sede deve rispettare le condizioni fissate dall’art. 185-bis. I rifiuti vanno avviati allo smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità, oppure, a scelta del produttore, quando il deposito raggiunge trenta metri cubi complessivi, di cui al massimo dieci di rifiuti pericolosi. In questo secondo caso, se la soglia non viene raggiunta, il deposito non può comunque durare più di un anno. I rifiuti vanno inoltre raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle norme su imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. Per un’impresa che accumula colli provenienti da più cantieri, volumi e scadenze vanno quindi calcolati sull’intero deposito, sommando i rifiuti di tutti gli interventi.
Per i micro-cantieri con quantità ridotte, il trasporto dal luogo di produzione alla sede dell’impresa può essere accompagnato da documento di trasporto in alternativa al formulario, con indicazione del luogo di effettiva produzione, della tipologia e della quantità dei materiali, del numero dei colli o di una stima del peso o del volume, e della destinazione. Il documento di trasporto sostituisce il formulario e lascia fermo l’obbligo di iscrizione all’Albo per chi trasporta. L’impresa che conduce con mezzi propri i rifiuti che produce può avvalersi dell’iscrizione in categoria 2-bis, prevista dall’art. 212, comma 8, che per i rifiuti pericolosi vale entro trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, una soglia che con le lastre in cemento amianto si raggiunge con pochi metri quadrati. Oltre quel limite occorre l’iscrizione in categoria 5.
Lo Sportello aveva chiesto anche se il cambio di mezzo o di trasportatore presso la sede possa configurarsi come trasbordo totale, con un unico formulario, oppure come nuova fase di trasporto, e come gestire le registrazioni nel RENTRI. Su questi aspetti il MASE richiama l’art. 193, comma 15, e rinvia alle istruzioni approvate con il decreto direttoriale n. 251 del 2023: l’allegato 2 disciplina la compilazione del formulario, incluso il caso di cui all’art. 193, comma 19; l’allegato 1 riguarda il registro cronologico di carico e scarico. La risposta non scioglie il quesito in modo diretto, e la soluzione operativa va ricostruita sulla base di quelle istruzioni.
I chiarimenti riguardano la gestione dei rifiuti e lasciano invariati gli obblighi di prevenzione che precedono la rimozione. L’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 riserva i lavori di rimozione dell’amianto alle imprese in possesso dei requisiti dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e impone al datore di lavoro di predisporre un piano di lavoro, da inviare all’organo di vigilanza almeno trenta giorni prima dell’inizio, salvo i casi di urgenza. Il piano deve prevedere anche le misure per la raccolta e lo smaltimento in sicurezza dei materiali, ed è opportuno che il ricorso al deposito presso la sede vi risulti già descritto.
L’Environmental Team di INGEST ha definito uno specifico protocollo per la gestione degli adempimenti connessi ai chiarimenti del MASE.
Ing. Piergiorgio Di Bari
Responsabile Area Cantieri di INGEST

Comments are closed.