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Nov 04
Condotta del dipendente: i limiti della colpa del datore

Condotta del dipendente e limiti della responsabilità datoriale

Nel dibattito in materia di salute e sicurezza sul lavoro è ancora frequente l’assunto secondo cui ogni infortunio verificatosi in ambito aziendale comporterebbe, quasi automaticamente, una responsabilità del datore di lavoro. Una simile impostazione, tuttavia, non trova riscontro nel sistema normativo vigente. La disciplina prevenzionistica delineata dal D.Lgs. 81/2008, unitamente ai principi generali del diritto penale, non configura infatti una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, ma fonda l’eventuale addebito sull’accertamento di una concreta violazione delle regole cautelari e sulla dimostrazione del relativo nesso causale con l’evento lesivo.
La posizione di garanzia gravante sul datore di lavoro non si traduce nell’obbligo di scongiurare ogni possibile evento lesivo, ma nel dovere di individuare, valutare e gestire i rischi connessi all’attività lavorativa mediante l’adozione delle misure prevenzionistiche esigibili. Pertanto, l’infortunio non costituisce di per sé elemento sufficiente per affermare la responsabilità del garante, essendo necessario verificare l’esistenza di una violazione cautelare e il suo effettivo rilievo causale rispetto all’evento. È proprio nell’ambito di tale ricostruzione che si inserisce il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in tema di rischio eccentrico, elaborato per delimitare l’estensione dell’area di rischio governata dal datore di lavoro e individuare le situazioni nelle quali la condotta del lavoratore può assumere rilevanza tale da interrompere il nesso causale.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il garante è chiamato a prevenire e controllare tutti i rischi riconducibili all’organizzazione aziendale e alle lavorazioni svolte, ma non può rispondere di eventi riconducibili a comportamenti che introducano fattori di rischio del tutto nuovi e radicalmente estranei rispetto a quelli che era tenuto a prevedere e gestire. Tale impostazione trova conferma anche nell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, disposizione che attribuisce al lavoratore un ruolo attivo nel sistema di prevenzione. Il lavoratore non è infatti un mero destinatario delle misure di sicurezza, ma un soggetto chiamato a cooperare all’attuazione delle stesse, osservando le procedure aziendali, utilizzando correttamente attrezzature e dispositivi di protezione e conformandosi alle istruzioni ricevute. Il modello prevenzionistico delineato dal legislatore si fonda dunque su un principio di collaborazione tra tutti i soggetti della sicurezza, nel quale anche la condotta del lavoratore può assumere un’autonoma rilevanza nella ricostruzione causale dell’evento.
Da ciò discende un principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte: la semplice imprudenza del lavoratore non è normalmente sufficiente a escludere la responsabilità datoriale. Il sistema di prevenzione è infatti costruito proprio per fronteggiare gli errori, le disattenzioni, le negligenze e le violazioni delle procedure che possono ragionevolmente verificarsi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. In altri termini, il datore di lavoro è tenuto a organizzare il lavoro tenendo conto anche della possibile fallibilità del fattore umano.
In tale prospettiva, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7413 del 20 febbraio 2024, ha ribadito che la condotta del lavoratore può interrompere il nesso causale solo quando dia origine a un rischio “eccentrico” o “esorbitante” rispetto all’area di rischio affidata alla gestione del garante. Non è quindi sufficiente accertare una generica imprudenza o l’inosservanza di una prescrizione aziendale, ma occorre verificare se il comportamento tenuto abbia introdotto un fattore di rischio autonomo e del tutto estraneo al processo lavorativo. Analogamente, la successiva sentenza n. 42887 del 25 novembre 2024 ha confermato che il comportamento imprudente del lavoratore non assume efficacia interruttiva del nesso causale quando continui a collocarsi nell’ambito dei rischi propri della lavorazione e dell’organizzazione aziendale.
L’evoluzione giurisprudenziale più recente mostra inoltre un progressivo superamento del tradizionale criterio dell’imprevedibilità della condotta. Oggi l’attenzione è rivolta principalmente alla natura del rischio concretamente generato dal comportamento del lavoratore. Il punto decisivo non è stabilire se la condotta fosse astrattamente prevedibile, ma verificare se essa si collochi all’interno oppure all’esterno dell’area di rischio che il datore di lavoro era chiamato a governare. In quest’ottica, una condotta può essere qualificata come abnorme soltanto quando risulti completamente estranea al procedimento lavorativo, radicalmente avulsa dalle mansioni affidate, espressione di un’iniziativa autonoma e arbitraria e idonea a introdurre un rischio nuovo, non fronteggiabile attraverso le ordinarie misure di prevenzione. Solo in presenza di tali circostanze il comportamento del lavoratore può assumere il ruolo di causa esclusiva dell’evento. La manifestazione più significativa di tale principio è rappresentata dal cosiddetto rischio elettivo, istituto sviluppato soprattutto dalla giurisprudenza civile e previdenziale. Si tratta dell’ipotesi in cui il lavoratore, per motivazioni esclusivamente personali e del tutto scollegate dalle esigenze produttive, scelga volontariamente di esporsi a una situazione di pericolo estranea all’attività lavorativa. Proprio in relazione a tale figura, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025, ha affermato che il rischio elettivo presuppone un comportamento abnorme, arbitrario ed esorbitante rispetto alle mansioni svolte e alle direttive ricevute, tale da creare una situazione di pericolo completamente estranea alle normali modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
Ne consegue che il comportamento del lavoratore non può assumere efficacia liberatoria quando l’evento sia riconducibile, anche soltanto in parte, a carenze organizzative, omissioni nella valutazione dei rischi, procedure inadeguate, deficit formativi, insufficienze nei sistemi di protezione o mancanza di un’effettiva vigilanza. Allo stesso modo, una prassi operativa pericolosa conosciuta, tollerata o sistematicamente trascurata dall’organizzazione aziendale non potrà essere successivamente qualificata come condotta abnorme del lavoratore, proprio perché rientra nell’area di rischio che il datore di lavoro era tenuto a presidiare.
Sotto il profilo probatorio, l’eventuale rilevanza esclusiva della condotta del lavoratore presuppone che il datore di lavoro sia in grado di dimostrare la concreta attuazione del sistema prevenzionistico aziendale attraverso un’adeguata valutazione dei rischi, procedure formalizzate, formazione e addestramento efficaci, corretta gestione dei dispositivi di protezione individuale e un’attività di vigilanza reale e documentabile.
L’analisi dei più recenti arresti giurisprudenziali evidenzia dunque come la responsabilità datoriale non possa essere affermata sulla base del solo verificarsi dell’infortunio, ma richieda una verifica rigorosa della violazione cautelare e del relativo collegamento causale con l’evento. Parallelamente, l’esimente fondata sulla condotta del lavoratore conserva carattere eccezionale e trova applicazione soltanto in presenza di comportamenti che si pongano completamente al di fuori del rischio lavorativo governato dal garante.
In definitiva, il vero criterio distintivo ai fini dell’accertamento della responsabilità non è rappresentato dall’errore del lavoratore, evenienza che il sistema prevenzionistico è chiamato fisiologicamente a prevenire, bensì dalla capacità del datore di lavoro di dimostrare l’effettivo governo del rischio. Solo quando l’organizzazione della sicurezza risulti concretamente attuata, adeguatamente vigilata e pienamente operativa, la condotta del lavoratore può assumere efficacia causale esclusiva e determinare l’esclusione della responsabilità del garante. In questa prospettiva, il tema centrale non è l’infortunio in sé, ma la verifica dell’effettività del sistema di prevenzione predisposto per evitarlo. In tale prospettiva, l’adempimento degli obblighi prevenzionistici non si esaurisce nella predisposizione formale di documenti, procedure o istruzioni operative, ma richiede che tali strumenti siano effettivamente attuati, conosciuti dai lavoratori e costantemente verificati nella loro applicazione. Assume pertanto un ruolo decisivo l’attività di vigilanza, intesa quale controllo concreto e continuativo sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza e sulla corretta esecuzione delle lavorazioni. Ne consegue che il mero verificarsi dell’infortunio non è sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità. Occorre invece accertare se l’evento sia riconducibile alla violazione di uno specifico obbligo prevenzionistico e, in particolare, se il datore di lavoro abbia omesso di adottare le misure necessarie ovvero di vigilare efficacemente sulla loro concreta osservanza.
Proprio per tale ragione, la costruzione di un sistema di prevenzione realmente efficace non può prescindere dal supporto di professionisti qualificati e competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’individuazione dei rischi, la predisposizione delle procedure, l’organizzazione della formazione e la verifica dell’effettiva attuazione delle misure adottate richiedono infatti competenze tecniche, giuridiche e organizzative sempre più specialistiche. Affidarsi a consulenti esperti non rappresenta soltanto un adempimento di buona prassi, ma uno strumento essenziale per garantire una gestione consapevole del rischio, rafforzare la cultura della sicurezza e ridurre concretamente l’esposizione dell’impresa a eventi infortunistici e alle conseguenti responsabilità.

Avv. Cristina Contuzzi
Legal & Compliance Office di INGEST

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