Un algoritmo accelera una linea produttiva o suggerisce a un operatore quale attività svolgere per prima. Tutto sembra funzionare, finché un tempo di esecuzione troppo stretto o un’indicazione sbagliata non trasformano un vantaggio organizzativo in un fattore di rischio. Dal 23 ottobre, per le aziende che lavorano così, il documento di valutazione dei rischi può risultare già incompleto. Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre, porta infatti l’intelligenza artificiale dentro il perimetro del D.Lgs. 81/2008 e non prevede un periodo transitorio.
La norma è l’articolo 42, dedicato alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 2 stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale «che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza» sia valutato nell’ambito della valutazione dei rischi dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008. Il comma 3 impone ai datori di lavoro di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici di questi sistemi e sulle misure di prevenzione adottate. Al Ministero del Lavoro, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro, il decreto affida il coordinamento delle misure di tutela e la promozione dell’IA come strumento per prevenire infortuni e malattie professionali.
Va tenuta distinta la partita europea. Il decreto adegua l’Italia al regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, ma l’articolo 42 è una regola nazionale e vale per qualsiasi sistema che tocchi uno di quei quattro ambiti, a prescindere dalla classe di rischio che il regolamento europeo gli attribuisce. Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio dell’Allegato III, nel quale rientra l’IA usata per gestire i lavoratori, sono invece slittati al 2 dicembre 2027 con il regolamento (UE) 2026/1744, il cosiddetto Omnibus digitale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 luglio. Il rinvio di Bruxelles lascia quindi in piedi la valutazione imposta da Roma. L’articolo 42 non ha una sanzione propria, e l’omessa valutazione dei rischi resta coperta dal sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008.
Quali strumenti rientrano? Il criterio è il test dei quattro ambiti, senza distinguere a priori tra software amministrativi e operativi. Un applicativo d’ufficio che assegna priorità, fissa scadenze o misura la produttività incide sull’organizzazione del lavoro e può entrare nella valutazione, mentre resta fuori un programma usato solo per trascrivere o riassumere documenti. Il decreto non precisa ulteriormente il perimetro e non risultano circolari applicative sull’articolo 42, per cui conviene motivare per iscritto, nel DVR, le scelte di inclusione e di esclusione.
Individuato lo strumento, si confronta il suo funzionamento con le condizioni descritte nel DVR. Sono cambiati i compiti, la sequenza delle lavorazioni, i tempi disponibili, le procedure in caso di anomalia? La valutazione spetta al datore di lavoro, che la effettua con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, nei casi di sorveglianza sanitaria, con il medico competente, dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come richiede l’articolo 29 del D.Lgs. 81/2008. Lo stesso articolo, al comma 3, impone la rielaborazione immediata della valutazione quando cambia in modo significativo l’organizzazione del lavoro, con aggiornamento delle misure e comunicazione al rappresentante dei lavoratori, e fissa in trenta giorni il termine per rielaborare il documento. Un aggiornamento del software o un nuovo compito affidato al sistema possono quindi riaprire la partita.
Si pensi a una linea in cui un software distribuisce le attività tra gli addetti. Se la programmazione comprime i tempi, il lavoratore può accelerare i movimenti, saltare una verifica o rinviare una pausa. Se il sistema ignora un’anomalia locale, può assegnare un nuovo compito prima che il precedente sia concluso in sicurezza. Il DVR deve dire se queste eventualità sono plausibili in azienda e quali correttivi prevedere, dai tempi assegnati alla possibilità per l’operatore di intervenire.
Diverso è il caso della manutenzione predittiva, che il decreto stesso vuole promuovere come strumento di prevenzione. Analizzare i dati degli impianti aiuta a cogliere i primi segni di deterioramento, ma il sistema può lanciare falsi allarmi o non vedere un’anomalia reale. Il DVR dovrebbe dire chi verifica le segnalazioni, che cosa si fa quando i dati sono incompleti o il software è fuori servizio e chi può fermare la macchina senza aspettare l’algoritmo. Una raccomandazione automatica non sostituisce il controllo di una persona competente.
La formazione chiesta dal comma 3 deve partire da situazioni riconoscibili. Il lavoratore deve sapere che cosa fa il sistema, dove sbaglia, come leggerne le indicazioni e quando fermarsi a chiedere una verifica. Il rischio più sottile è la fiducia eccessiva, che quando i tempi stringono toglie la capacità di accorgersi di un risultato anomalo. Va considerato anche lo stress lavoro-correlato, già compreso nell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, che ritmi e obiettivi fissati da un algoritmo possono accentuare.
Il rischio maggiore, a nostro avviso, sta nel DVR che si limita a una riga sull’intelligenza artificiale senza che nessuno sappia che cosa faccia davvero il software in reparto. Una sicurezza dichiarata vale quanto la documentazione che la sostiene, e la documentazione vale quanto la conoscenza di chi la scrive.
Quello che il decreto chiede alle imprese è sapere che cosa accade quando una decisione passa, in tutto o in parte, a un sistema automatico, e metterlo per iscritto nel DVR prima che lo domandi un ispettore o, peggio, un infortunio.
Enzo Fontanarosa
direttore iNews

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