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Mar 23

Cosa fare se l’intrattenimento diventa pubblico spettacolo

Quando l’intrattenimento diventa pubblico spettacolo, cosa fare?

Ing. Piergiorgio Di BariResponsabile Area Cantieri di INGEST

Se scatta il controllo antincendio nessun dubbio con la «674/2026»

Operare una distinzione netta tra pubblico esercizio e locale di pubblico spettacolo per impedire che bar e ristoranti diventino “discoteche abusive” eludendo le norme antincendio più severe. In quella che si presentava come una zona grigia normativa ora fa chiarezza la recente NOTA MINISTERO DELL’INTERNO – 15gennaio2026, che dà indicazioni operative sull’assoggettabilità delle attività, sulla gestione del pubblico spettacolo e sui nuovi criteri per la pianificazione delle emergenze.

È una precisa direttiva, insomma, che si pone quale passaggio significativo verso una maggiore chiarezza normativa nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento nasce con l’obiettivo di uniformare l’attività di vigilanza dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, introducendo criteri oggettivi per distinguere le attività puramente ricettive da quelle che, per caratteristiche strutturali o organizzative, rientrano in ambiti più complessi sotto il profilo della prevenzione incendi.

Per i titolari di bar e ristoranti, comprendere questi chiarimenti non è soltanto una questione formale. Si tratta di una tutela concreta rispetto ai rischi civili e penali che possono derivare da una gestione non corretta della sicurezza antincendio.

I chiarimenti della circolare

La circolare fornisce indirizzi operativi per inquadrare correttamente le attività di somministrazione rispetto ai locali di pubblico spettacolo e per definire con maggiore precisione le responsabilità del datore di lavoro. Si applica a tutti gli esercizi pubblici, dal piccolo bar di quartiere fino ai ristoranti inseriti in strutture complesse come centri commerciali o edifici di rilevante interesse architettonico.

Il documento richiama quanto previsto dal D.P.R. 151/2011, ribadendo che bar e ristoranti, in linea generale, non rientrano tra le attività soggette ai controlli sistematici di prevenzione incendi. Tuttavia, diventano oggetto di vigilanza obbligatoria in presenza di specifiche condizioni, come impianti di produzione di calore con potenza superiore a 116 kW o quando l’attività è collocata all’interno di strutture già soggette a controllo.

Uno degli aspetti più delicati affrontati dalla circolare riguarda la distinzione tra semplice intrattenimento accessorio e vera e propria attività di pubblico spettacolo. La presenza di musica dal vivo, karaoke o piccole esibizioni artistiche non comporta automaticamente la classificazione dell’attività come locale di pubblico spettacolo (attività 65), purché siano rispettati rigorosi criteri di accessorietà. L’intrattenimento non deve rappresentare la motivazione principale dell’afflusso del pubblico, non devono essere presenti piste da ballo o aree dedicate che sottraggano spazio alla somministrazione, e l’organizzazione degli arredi non deve configurarsi come una platea con visione frontale tipica di teatri o cinema. Inoltre, la capienza complessiva non deve superare le 100 persone. Oltre questa soglia, oppure in assenza del requisito di accessorietà, scattano gli obblighi più stringenti previsti per i locali di pubblico spettacolo, con prescrizioni più severe in materia di resistenza al fuoco e vie di esodo.

L’applicazione del D.M. 2 settembre 2021 sulla gestione della sicurezza antincendio.

La circolare chiarisce che l’obbligo di redazione del Piano di Emergenza non è più legato esclusivamente alla presenza di almeno dieci lavoratori. Per le attività aperte al pubblico, l’obbligo scatta quando il locale può ospitare contemporaneamente più di 50 persone, considerando insieme dipendenti e clienti. Questo comporta per molti esercizi la necessità di formalizzare procedure di evacuazione, predisporre planimetrie aggiornate, nominare e formare gli addetti antincendio e garantire un sistema organizzato di gestione dell’esodo.

La sicurezza, infatti, non può essere considerata un requisito statico, ma deve adattarsi all’affollamento reale e alle condizioni operative del locale. I Vigili del Fuoco richiamano l’attenzione sulla responsabilità del titolare nel mantenere sempre libere e correttamente dimensionate le vie di uscita, evitando che arredi o allestimenti temporanei compromettano la fruibilità delle vie di esodo. La valutazione del rischio deve tener conto anche del comportamento del pubblico, che in caso di emergenza tende istintivamente a dirigersi verso l’ingresso principale, generando potenziali situazioni di congestione. È quindi compito del gestore predisporre procedure e misure organizzative che favoriscano l’utilizzo di tutte le uscite disponibili.

In definitiva, la Circolare n. 674/2026 non introduce soltanto nuovi obblighi, ma offre un quadro interpretativo più chiaro, aiutando gli operatori del settore a orientarsi tra somministrazione, intrattenimento e pubblico spettacolo. Una corretta applicazione delle disposizioni non rappresenta soltanto un adempimento normativo, ma una scelta strategica di tutela dell’attività, dei lavoratori e dei clienti.