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Set 30
Norme armonizzate direttiva macchine

Direttiva Macchine e nuove regole tra gestione dei rischi e conformità

Aggiornare le norme armonizzate per la direttiva macchine significa chiedersi cosa verificare prima di continuare a fare affidamento sulla presunzione di conformità. Un impianto certificato secondo uno standard europeo di riferimento gode di una scorciatoia probatoria. In caso di controllo o contenzioso, il rispetto della norma vale come presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza collegati. Il meccanismo è previsto dall’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE. Per questo ogni revisione dell’elenco non è un fatto puramente formale per chi progetta o valuta queste apparecchiature.
Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 quell’elenco cambia di nuovo. La Commissione europea l’ha adottata il 4 settembre 2026. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è del 7 settembre. Tra le norme coinvolte ci sono EN ISO 10218-1:2025 ed EN ISO 10218-2:2025, dedicate alla sicurezza dei sistemi robotici industriali. Ci sono poi EN ISO 13855:2024, che regola il posizionamento dei dispositivi di protezione in base alle velocità di avvicinamento delle parti del corpo, ed EN ISO 14119:2025/A11:2026, sui dispositivi di interblocco associati ai ripari.
Chi si occupa di progettazione e valutazione della conformità deve porsi una domanda operativa precisa. La macchina che si sta certificando, o che è già in produzione, fa riferimento alla versione aggiornata della norma o a quella precedente? La differenza è sostanziale. Una macchina progettata secondo la versione corretta mantiene la presunzione di conformità. Chi applica una versione superata perde quella copertura. Lo stesso accade a chi non aggiorna la documentazione tecnica in linea con la nuova edizione. In entrambi i casi bisogna dimostrare la conformità con altri mezzi, tipicamente con un’analisi dei rischi più estesa e argomentata caso per caso.
Questo aggiornamento non arriva isolato. Segue la Decisione (UE) 2026/546 del 12 marzo 2026, che aveva già coinvolto un numero consistente di standard. Riguardavano macchine agricole e forestali, apparecchi di sollevamento, macchine alimentari, utensili portatili e macchine per il movimento terra. Il quadro delle norme armonizzate si muove quindi con una cadenza ravvicinata. È il segno che la transizione verso il nuovo regolamento macchine è entrata nella sua parte più operativa.
Per le funzioni HSE e per gli uffici tecnici il compito di queste settimane riguarda quattro punti. Il primo è la matrice delle norme applicate alle macchine in produzione o in fase di certificazione. Il secondo è la versione effettivamente richiamata nella documentazione tecnica. Il terzo è l’aggiornamento della valutazione dei rischi, dove la nuova edizione della norma introduca requisiti diversi su ripari, interblocchi, funzioni di arresto e riavvio o accesso alle zone pericolose. Il quarto è la coerenza del fascicolo tecnico con quanto previsto dall’Allegato I della direttiva. L’attenzione va rivolta in particolare alle macchine modificate rispetto al progetto originario. Vale lo stesso per quelle a cui sono già state aggiunte nuove integrazioni funzionali.
Resta un punto che l’aggiornamento normativo non chiarisce esplicitamente. Riguarda le certificazioni già rilasciate sotto la Decisione 2023/1586. Cosa succede a quelle certificazioni nel periodo che porta al 20 gennaio 2027? In quella data il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituirà la direttiva 2006/42/CE. Sempre in quella data la Decisione 2023/1586 cesserà di produrre effetti, secondo quanto previsto dalla nuova Decisione 2026/2015. Le aziende a cavallo tra i due regimi dovranno capire se e come rivedere le certificazioni esistenti. Sarà probabilmente uno dei temi da chiarire nelle prossime comunicazioni della Commissione o negli orientamenti degli organismi notificati.

Ing. Giuseppe Barile
Responsabile Area Macchine e Attrezzature di Ingest

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