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Gen 10

LA GESTIONE DEI CASI POSITIVI AL COVID-19 NELLE SCUOLE

NOTA APPLICATIVA SULLE DISPOSIZIONI ANTICONTAGIO
PER LA GESTIONE DI CASI POSITIVI AL COVID-19 NELLE SCUOLE
(RIFERIMENTO ART.4 D.L. 07/01/2022, CIRC. MINISTERO SALUTE 30/12/2021 E CIRC. MINISTERO ISTRUZIONE 08/01/2022)

Documento predisposto dall’Area Gestione dei Rischi Sanitati di INGEST SRL

La presente nota è stata predisposta al fine di facilitare l’applicazione delle indicazioni normative recentemente emanate dal Ministero della Salute e dell’Istruzione riguardo la gestione di casi positivi all’infezione da SARS-CoV-2 all’interno delle strutture scolastiche come di seguito indicato:

1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni (nido e scuola materna);
2. Scuola primaria (elementare)
3. Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

1. Nido e Scuola materna (Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni )
In presenza di un “caso di positività” nella sezione o gruppo classe devono essere disposte le
seguenti misure:

  •  Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del “caso positivo” si prevede la sospensione dall’attività didattica in presenza per 10 giorni, con obbligo al termine della quarantena di eseguire un tampone molecolare o antigenico che per riprendere le attività deve avere risultato negativo.
  •  Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del “caso positivo” per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) che prevede:a) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, con obbligo al termine della quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, di eseguire un tampone molecolare o antigenico che per riprendere le attività deve avere risultato negativo.
    b) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici, obbligo di quarantena della durata di 5 giorni, con obbligo al termine della quarantena, di eseguire un tampone molecolare o antigenico che per riprendere le attività deve avere risultato negativo.
    c) Soggetti asintomatici che:
  •  hanno ricevuto la dose booster
  •  hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
  •  sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti
    a questi soggetti non si applica la quarantena ma l’auto-sorveglianza di 5 giorni ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
    dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

2. Scuola Elementare (Scuola primaria)
A. Presenza di un solo caso di positività nella sezione o gruppo classe:

  • Per gli studenti frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede la prosecuzione dell’attività didattica in presenza (con la raccomandazione di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri) e sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile dal momento in cui si è stati informati del caso di positività (T0) che deve essere ripetuto dopo 5 giorni (T5). Se il risultato del tampone a T0 è negativo si può rientrare a scuola, se invece è positivo, non si rientra a scuola e bisogna informare tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione (ASM) e il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta. Stessa procedura dovrà essere adottata nel caso di positività del tampone T5. Si precisa che la positività al tampone sarà comunicata al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
  • Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

B. Presenza di due casi di positività nella sezione o gruppo classe:

  • Per gli studenti viene sospesa l’attività in presenza e si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni. La classe resta in quarantena per 10 giorni al termine dei quali è necessario effettuare tampone molecolare o antigenico con risultato negativo per rientrare.
  • Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) che prevede:a) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, con obbligo al termine della quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, di eseguire un tampone molecolare o antigenico che per riprendere le attività deve avere risultato negativo.
    b) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici, obbligo di quarantena della durata di 5 giorni, con obbligo al termine della quarantena, di eseguire un tampone molecolare o antigenico che per riprendere le attività deve avere risultato negativo.
    c) Soggetti asintomatici che:
    – hanno ricevuto la dose booster
    – hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
    – sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti
    a questi soggetti non si applica la quarantena ma l’auto-sorveglianza di 5 giorni ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
    dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

3. Scuole medie e superiori ( Scuola secondaria di I e II grado e formazione professionale)

A. Presenza di un solo caso di positività nella sezione o gruppo classe:

  • Per gli studenti frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni (si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri) e adottare le procedure per l’Auto-sorveglianza (con obbligo di indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 e con test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi o se asintomatico, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. È necessario inviare il referto negativo alla ASL per
    determinare la cessazione dell’auto-sorveglianza).
  • Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza (con obbligo di indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 e con test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi o se asintomatico, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. È necessario
    inviare il referto negativo alla ASL per determinare la cessazione dell’auto-sorveglianza).

B. Presenza di due casi di positività nella sezione o gruppo classe:

  • Per gli studenti che:
    non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede l’applicazione della didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni e quarantena della durata di 10 giorni con tampone molecolare o antigenico con risultato negativo per rientrare.- hanno concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni (si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri), con Auto-sorveglianza (con obbligo di indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 e con test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi o se asintomatico, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. È necessario inviare il referto negativo alla ASL per determinare la cessazione dell’auto-sorveglianza).
  • Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021- per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) che prevede:a) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, con obbligo al termine della quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, di eseguire un tampone molecolare o antigenico che per riprendere le attività deve avere risultato negativo.
    b) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici, obbligo di quarantena della durata di 5 giorni, con obbligo al termine della quarantena, di eseguire un tampone molecolare o antigenico che per riprendere le attività deve avere risultato negativo.
    c) Soggetti asintomatici che:
    – hanno ricevuto la dose booster
    – hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
    – sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti
    a questi soggetti non si applica la quarantena ma l’auto-sorveglianza di 5 giorni ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
    dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

C. Presenza di tre casi di positività nella sezione o gruppo classe:

  • Per gli studenti prevede l’applicazione della didattica a distanza per la durata di dieci giorni oltre alla misura sanitaria prevista dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) che prevede:a) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, con obbligo al termine della quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, di
    eseguire un tampone molecolare o antigenico che per riprendere le attività deve avere risultato negativo.b) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici, obbligo di quarantena della durata di 5 giorni, con obbligo al termine della quarantena, di eseguire un tampone molecolare o antigenico che per riprendere le attività deve
    avere risultato negativo.
    c) Soggetti asintomatici che:
    – hanno ricevuto la dose booster
    – hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
    – sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti
    a questi soggetti non si applica la quarantena ma l’auto-sorveglianza di 5 giorni ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o
    molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
  • Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 (ad ALTO RISCHIO) che prevede:a) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, con obbligo al termine della quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, di
    eseguire un tampone molecolare o antigenico che per riprendere le attività deve avere risultato negativo.b) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici, obbligo di quarantena della durata di 5 giorni, con obbligo al termine della quarantena, di eseguire un tampone molecolare o antigenico che per riprendere le attività deve
    avere risultato negativo.c) Soggetti asintomatici che:
    – hanno ricevuto la dose booster
    – hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
    – sono guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti
    a questi soggetti non si applica la quarantena ma l’auto-sorveglianza di 5 giorni ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o
    molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

DICLAIMER
Le indicazioni contenute nella presente nota applicativa hanno l’obiettivo di facilitare l’applicazione della normativa vigente al 10 Gennaio 2022 riguardo la gestione di casi positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nelle strutture scolastiche. Le determinazioni fanno riferimento alla seguente normativa:

  • Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021
  • D.L 07/01/2022
  • Circolare dell’Istruzione del 08/01/2022

cui si rimanda per ogni approfondimento.

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