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Set 30
impianti aeraulici in lombardia

Impianti aeraulici più sicuri arriva il fascicolo unico. La Lombardia fa da apripista

Un impianto aeraulico ben mantenuto e un impianto realmente governato non sono la stessa cosa. Non è la pulizia dei componenti a fare la differenza, ma la possibilità di ricostruire perché è stata fatta, con quale frequenza e su quale valutazione. È su questo terreno, più che su quello della sola manutenzione programmata, che si sta muovendo la normativa più recente. La Regione Lombardia, in particolare, offre in questo momento l’indicazione più netta di dove la materia sia destinata ad andare.
Dal luglio 2026 l’art. 15 della L.R. 17/2026 ha modificato la L.R. 33/2009 introducendo l’art. 59-bis, che riguarda gli impianti destinati a convogliare aria negli ambienti confinati, nuovi ed esistenti. Al titolare viene chiesto di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate, programmare le ispezioni e valutare il rischio correlato all’impianto. La norma non fissa una cadenza uniforme dei controlli, che vanno invece rapportati alle caratteristiche dell’impianto, alla destinazione d’uso, alle condizioni di esercizio e al profilo dell’attività. È una scelta di metodo prima che di merito, e segnala un’impostazione che difficilmente resterà isolata nel panorama regionale.
Per gli ambienti di lavoro il riferimento resta il D.Lgs. 81/2008, con l’Allegato IV che al punto 1.9.1.4 prescrive controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione periodica degli impianti di condizionamento e ventilazione, e al punto 1.9.1.5 impone l’eliminazione di sedimenti o sporcizia quando possano costituire un pericolo per la salute dei lavoratori. A completare il quadro interviene la procedura approvata in Conferenza Stato-Regioni il 7 febbraio 2013 per la valutazione e gestione dei rischi legati all’igiene degli impianti di trattamento dell’aria. Obbligo legislativo, procedura di indirizzo e norma tecnica restano piani distinti, con forza giuridica diversa, e vanno letti tenendo ferma questa distinzione.
Il riferimento tecnico si è intanto aggiornato con la UNI EN 15780:2025, che ha sostituito l’edizione precedente definendo criteri e procedure per la valutazione e il mantenimento della pulizia dei sistemi di ventilazione, e con la UNI EN 16798-3:2025, dedicata alle prestazioni dei sistemi di ventilazione e climatizzazione negli edifici non residenziali. Le norme UNI non generano obblighi di legge autonomi, ma offrono i criteri con cui qualificare tecnicamente le attività ispettive e manutentive, dalle unità di trattamento dell’aria alle batterie, dai filtri alle condotte, fino ai terminali e alle prese d’aria.
È proprio a questo livello, quello della componentistica reale dell’impianto, che la novità lombarda produce l’effetto più concreto sul lavoro quotidiano di facility manager e responsabili HSE. Un deposito anomalo rilevato in una UTA, un problema ricorrente su una batteria di scambio, una segnalazione ripetuta degli occupanti non sono più episodi da trattare a parte: diventano evidenze da inserire nel riesame, alla stessa maniera del near miss riferito alle condizioni igieniche dell’impianto, che pur non producendo un danno sanitario può rivelare una perdita di controllo da approfondire.
Il punto di caduta è documentale. Anagrafica dell’impianto, valutazione del rischio, piano manutentivo, rapporti di ispezione, anomalie rilevate e interventi correttivi devono poter essere letti come un unico processo, con un fascicolo tecnico capace di ricostruire condizioni, criticità e decisioni assunte nel tempo. È qui che l’art. 59-bis, per quanto vincolante solo in Lombardia, anticipa una direzione che il quadro nazionale sembra già presupporre: la qualificazione di un impianto aeraulico non si misura più sulla singola verifica, ma sulla coerenza fra stato reale, prescrizioni e documentazione nel tempo.

Ing. Rocco Luigi Sassone
Ceo e Risk Manager INGEST

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