La certificazione CE obbligatoria per i costruttori fabbricanti attesta la conformità del prodotto (ad esempio macchine ed impianti industriali) alle Direttive Comunitarie. Infatti le Direttive stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RESS) che le macchine ed impianti devono possedere in fase di progettazione/assemblaggio al fine di garantirne l’utilizzo in sicurezza e consentirne l’immissione sul Mercato Europeo. L’atto formale attraverso cui il fabbricante/assemblatore attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti richiesti dalla Direttiva è l’apposizione della “Marcatura CE” con la relativa “Dichiarazione di Conformità”.
Cos’è la Direttiva Macchine 2006/42/CE?
La Direttiva macchine 2006/42/CE è una direttiva cogente all’interno dell’Unione Europea che regolamenta le modalità di progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio di macchine e impianti allo scopo di armonizzare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute.
La Direttiva si applica alle macchine e insiemi di macchine; attrezzature intercambiabili; componenti di sicurezza; accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; quasi-macchine; e richiede che il fabbricante, o il suo mandatario, o l’utilizzatore, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina debba:
- accertarsi che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute;
- accertarsi che il fascicolo tecnico sia disponibile;
- accertarsi che sia disponibile il manuale di uso e manutenzione;
- accertarsi che siano presenti le istruzioni necessarie al corretto utilizzo;
- accertarsi che sia stata redatta la dichiarazione di conformità e apposta la marcatura CE.
Ne consegue che il soddisfacimento dei pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di una macchina devono essere accertati dal fabbricante, dal suo mandatario o dall’utilizzatore attraverso l’effettuazione di una valutazione dei rischi che stabilisca la sussistenza dei requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili.
Pertanto il fabbricante/assemblatore al fine di dimostrare di aver eseguito tutti gli adempimenti richiesti dalla Direttiva deve:
- Svolgere un’accurata Analisi dei Rischi effettivamente presenti sulla macchina e identificare i RES ad essa applicabili;
- Applicare il principio di integrazione della sicurezza (punto 1.1.2 Allegato I) che prescrive di eliminare i rischi al momento della progettazione, di installare i dispositivi di sicurezza necessari e di dare esplicita indicazione dei rischi residui non eliminabili;
- Applicare la procedura di valutazione della conformità:
1)se la macchina non è contemplata dall’allegato IV, applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina;
2)se la macchina rientra tra quelle elencate all’interno dell’allegato IV sottopone la stessa all’esame da parte di un Organismo Notificato. - Redigere il Fascicolo Tecnico che documenta il soddisfacimento di tutti i Requisiti Essenziali applicabili.
Il protocollo TuttoaNorma Macchine Ingest
In tale scenario Ingest ha implementato il servizio denominato “TUTTO a NORMA MACCHINE by INGEST” progettato per recepire le previsioni normative introdotte dalla Direttiva Macchine per macchine ed impianti.
Il servizio prevede l’adozione di un protocollo finalizzato a valutare la conformità di macchine e/o impianti in esercizio, attraverso l’accertamento della sussistenza dei pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, della disponibilità del manuale di uso e manutenzione e delle istruzioni necessarie al corretto utilizzo, della predisposizione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione di conformità e apposizione della marcatura CE.
- FASE 1: Acquisizione documentale l’obiettivo è quello di esaminare la documentazione presente sulle modalità di utilizzo, funzionamento, manutenzione, esercizio e presenza dei dispositivi di sicurezza degli impianti e macchine predisponendo una relazione tecnica sulla conformità denominata Technical Report of Machine.
- FASE 2: Ricognizione macchine mediante esecuzione di sopralluoghi per rilevare, censire e verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza applicabili alle macchine e/o ai loro insiemi con l’obiettivo di individuare i potenziali pericoli in rapporto alle modalità di utilizzo e fruizione.
- FASE 3: Valutazione dei rischi sulla scorta della documentazione acquisita e dei sopralluoghi effettuati si valuteranno i rischi associati alle macchine e agli impianti predisponendo una relazione tecnica sulla conformità denominata Technical Report of Compliance.
- FASE 4: Adeguamento macchine ovvero progettazione gli interventi di adeguamento necessari a rendere le macchine e gli impianti compliance ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute richiesti dalla Direttiva Macchine. L’attività si esplica mediante la redazione di un progetto degli interventi di adeguamento e di un capitolato tecnico.
- FASE 5: Certificazione e marcatura CE predisposizione del Fascicolo Tecnico, della dichiarazione di conformità e la marcatura CE delle macchine ed impianti.
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