Soggetti formatori, organizzazione e durata dei corsi, tutte le novità
Nella seduta ordinaria della conferenza stato regioni del 17 aprile 2025 è stato sancito l’accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.L. 81/08, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato all’individuazione della durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. L’accordo avrà efficacia giuridica vincolante con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nel nuovo accordo sono stati accorpati tutti i precedenti ASR, (Accordo del 21/12/11- formazione dei Lavoratori-Preposti e Dirigenti; Accordo 21/12/11 sulla formazione DL/RSPP; Accordo 22/02/12 sulla formazione di alcuni operatori e di alcune attrezzature; Accordo 07/07/2016 sulla formazione RSPP/ASPP) ed è stato abrogato l’accordo 25/07/12, contenete le linee applicative degli accordi 21/12/11.
DESTINATARI
L’Accordo si applica a tutte le figure chiave del sistema aziendale di prevenzione e protezione dei rischi e precisamente ai seguenti destinatari:
- Lavoratori, dirigenti e preposti: soggetti destinatari della formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008;
- Datori di lavoro, sia in qualità di garanti della formazione dei propri dipendenti, sia in quanto:
- Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), se scelgono di svolgerne direttamente i compiti, come previsto dall’art. 34;
- Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32): per i quali la formazione è disciplinata nei contenuti e nei crediti formativi minimi necessari per l’accesso alla funzione;
- Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (art. 98 D.Lgs. n. 81/2008);
- Lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177;
- Operatori di attrezzature di lavoro per cui è prevista una specifica abilitazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
- Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie (art. 97 D. Lgs. n. 81/2008).
PRINCIPALI MODIFICHE
Le modifiche apportate nel nuovo Accordo riguardano:
- I soggetti formatori
- L’organizzazione dei corsi
- La durata dei corsi
- Le modalità
- Le attrezzature necessarie
Il Nuovo accordo ha ridefinito i soggetti formatori distinguendoli in: soggetti istituzionali, soggetti accreditati, Organismi Paritetici (inseriti nel repertorio nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro), Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e fondi interprofessionale di settore.
Si evidenzia che, al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, il nuovo accordo sulla formazione prevede che i datori di lavoro possano organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti, dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.
Nel contesto del Nuovo Accordo per “soggetti accreditati” devono intendersi gli enti di formazione che hanno ottenuto l’accreditamento regionale secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione o Provincia Autonoma muniti di esperienza almeno triennale in materia di formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Con specifico riferimento ai corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente l’accreditamento regionale, senza il requisito dell’esperienza triennale.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
L’organizzazione del corso prevede un numero massimo di discenti pari a 30. Inoltre, per le attività pratiche, il rapporto istruttore/allievi è di 1 a 5. Le modifiche prevedono anche l’obbligo di conservare la documentazione relativa ai corsi presso il soggetto formatore per almeno 10 anni. Tale documentazione deve contenere i dati anagrafici dei partecipanti, l’elenco dei docenti con firme, il progetto formativo e il verbale di verifica finale, tale documentazione prende il nome di “Fascicolo del Corso”. Questi requisiti hanno lo scopo di garantire uniformità a livello nazionale nelle pratiche formative, assicurare la tracciabilità delle attività svolte e proteggere il diritto alla formazione, considerato un elemento fondamentale per la prevenzione. In tal modo, si promuove la trasparenza, la coerenza e l’efficacia delle attività di formazione, assicurando che siano sempre svolte secondo standard comuni e riconosciuti.
Il datore di lavoro può erogare direttamente i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti svolgendo in tal caso il ruolo di Soggetto formatore e dovrà comunque attenersi alle indicazioni contenute nel nuovo accordo quadro. Nel caso di Datore che svolge direttamente i compiti di S.P.P. potrà rivestire anche il ruolo di docente direttamente altrimenti dovrà avvalersi di docenti in possesso dei requisiti professionali.
DURATA DEI CORSI
La durata dei corsi sarà la seguente:
- 4 ore per la formazione generale
- 4 ore per la formazione specifica dei lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso
- 8 ore per la formazione specifica dei lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio
- 12 ore per la formazione specifica dei lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto
- 12 ore per la formazione dei preposti
- 12 ore + 6 ore di modulo Cantieri per la formazione dei Dirigenti
- 16 ore + 6 ore di modulo Cantieri per la formazione dei Datori di lavoro
- Nessun cambiamento per i corsi di aggiornamento
- 120 ore per la formazione dei Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE)
- Modulo comune di 8 ore per RSPP-DL, a cui si aggiungono
- 16 ore per il modulo agricoltura
- 12 ore per il modulo pesca
- 16 ore per il modulo costruzioni
- 16 ore per il modulo chimico e petrolchimico
Una novità introdotta dal nuovo accordo 17/04/2025 riguarda l’individuazione dei soggetti formatori, il responsabile del progetto formativo è un soggetto avente comprovata e documentata esperienza almeno triennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti della legislazione vigente. Il responsabile dei progetti può essere individuato tra i docenti del corso.
ULTERIORI NOVITA’
La modalità di erogazione della formazione può avvenire:
- In presenza fisica
- In videoconferenza sincrona
- In e-learning
- In modalità mista
Si prevede l’utilizzo di una piattaforma telematica sulla quale il formatore dovrà comunicare l’attivazione dei corsi di formazione per le attrezzature di lavoro e per gli ambienti confinati. Per i corsi di aggiornamento, invece, non servirà nessuna comunicazione. Per i corsi in e-learning e videoconferenza, il formatore dovrà inviare le credenziali di accesso alla piattaforma su richiesta degli organi di vigilanza.
Nel link seguente sono riportate le caratteristiche di ogni corso: Visiona i Corsi
Infine, la formazione all’uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 73 comma, 5 del D.lgs. n. 81/08 già presenti nell’accordo del 22/02/2012 resta invariato.
Diventa inoltre obbligatorio dare comunicazione di inizio corso (non per l’aggiornamento) e vengono inseriti corsi per nuove attrezzature con erogazione in presenza:
- Macchina agricola raccogli frutta – 4 ore di teoria e 4 ore di pratica
- Caricatori per la movimentazione di materiali – 4 ore di teoria e 4 ore di pratica
- Conduzione di carriponte – 4 ore di teoria e 10/11 ore teorico/pratico
L’aggiornamento di tali corsi rimane con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore.
Inoltre, il nuovo accordo sulla formazione provvede:
- all’aggiornamento dell’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
- all’individuazione di un test finale di apprendimento che sia costituito da almeno 30 domande, con tre risposte multiple e che il partecipante debba dare almeno il 70% delle risposte corrette per superare la prova
- per i corsi di aggiornamento il test finale deve comprendere 10 domande sempre con 3 possibili risposte e il test si ritiene completato con almeno il 70% delle risposte corrette.
I CONTROLLI SULLE ATTIVITA’ FORMATIVE
Il sistema delineato dall’Accordo impone un controllo formale che riguarda la verifica della conformità a quanto previsto dalla legge in materia e un controllo sostanziale che riguarda la verifica della coerenza tra la formazione erogata e i rischi realmente presenti nei luoghi di lavoro così come individuati nel DVR.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce principi operativi che pongono la formazione come uno degli strumenti chiave nella gestione effettiva dei rischi stabilendo che quest’ultima debba essere pianificata e realizzata in base ai rischi specifici dell’attività e del ruolo lavorativo. Inoltre, è previsto che l’efficacia della formazione venga monitorata e verificata anche durante lo svolgimento delle attività lavorative, per garantire che le competenze apprese siano effettivamente utilizzate nella pratica quotidiana e contribuiscano a ridurre i rischi. In questo modo, la formazione non è più un semplice obbligo formale, ma diventa un elemento essenziale e in continua evoluzione per la sicurezza sul lavoro.
Il Team di professionisti esperti di Ingest srl è in grado di garantire soluzioni personalizzate e strategie efficaci per affrontare ogni aspetto della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando così il rispetto delle normative e la protezione dei lavoratori. Per maggiori informazioni sull’argomento contatta i NS Uffici.
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