Patentini di abilitazione alla conduzione degli impianti termici; le competenze per il rilascio verranno trasferite dal Ministero del lavoro alle Regioni. Dichiarata dalla Corte Costituzionale la illegittimità costituzionale delle norme che attribuiscono attualmente la competenza alle Direzioni Provinciali del Lavoro. una nota del Ministero del Lavoro con le prime istruzioni.
La Corte Costituzionale, a seguito del ricorso presentato da alcune Regioni, che ne hanno reclamata la competenza, ha dichiarata con la sentenza n. 250 del 16/7/2009 la illegittimità costituzionale dell'art. 287 del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152, contenente le norme in materia ambientale, nella parte in cui esso attribuisce alle Direzioni Provinciali del Lavoro (già Ispettorati Provinciali del Lavoro) la competenza a rilasciare i patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici e nella parte in cui assegna al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali quella di disciplinare i corsi e gli esami per il rilascio dei patentini stessi.
Si rammenta che, secondo l'art. 287 comma 1 del citato D. Lgs. n. 152/2006:
"Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispettorato provinciale del lavoro è compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta anche presso l'autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco"
ed in base poi al comma 5 dello stesso D. Lgs. n. 152/2006:
"Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato dall'Ispettorato provinciale del lavoro in caso di irregolare conduzione dell'impianto. A tal fine l'autorità competente comunica all'Ispettorato i casi di irregolare conduzione accertati. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di cui al presente articolo".
Per quanto riguarda poi la disciplina dei corsi e degli esami, il comma 6 del citato D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che:
"Il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 12 agosto 1968 stabilisce la disciplina dei corsi e degli esami di cui al comma 1 e delle revisioni dei patentini. Alla modifica e all'integrazione di tale decreto si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".
La Corte Costituzionale, nell'accettare i ricorsi presentati dalle Regioni, ha tenuto a sottolineare che le attuali disposizioni in materia ambientale, per quanto riguarda il rilascio dei patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici nonché le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione e degli esami finali, attribuiscono illegittimamente allo Stato delle funzioni amministrative e delle competenze riservate invece alla sfera regionale ed ha pertanto dichiarata la illegittimità delle disposizioni impugnate nella sola parte però in cui essa invade la competenza regionale ossia limitatamente, nel comma 1, alle parole "rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale", nel comma 5, relativo alle revoche dei patentini, alle parole "dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro" ed all'intero comma 6, relativo alla disciplina dei corsi e degli esami, trattandosi di disposizioni intrinsicamente collegate a quelle di cui al comma 1.
La stessa Corte Costituzionale ha tenuto a precisare altresì che la successiva previsione delle disposizioni concernenti la compilazione di un registro presso l'Ispettorato non comporta invece lesioni delle attribuzioni regionali perseguendo una mera finalità notiziale.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ha diramata alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, una nota del 6/11/2009 con la quale ha fornito le prime istruzioni in merito ed ha comunicato alle stesse di ritenere che le procedure già avviate relative agli esami per il conseguimento dei patentini di abilitazione ed al rilascio degli stessi debbano essere comunque portate a termine al fine di assicurare una continuità dell’azione amministrativa.
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